Revocazione per errore di fatto: confine tra percezione e valutazione (Cons. Stato n. 10227 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione è un mezzo di gravame di carattere eccezionale, a critica vincolata, esperibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge, e si articola in una fase rescindente necessaria e in una fase rescissoria eventuale. L’errore di fatto che legittima la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste in una mera svista materiale, obiettivamente e immediatamente rilevabile dal solo raffronto tra la sentenza e gli atti, che induca ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso ovvero l’inesistenza di un fatto positivamente accertato. Non integra il vizio revocatorio la contestazione dell’attività valutativa e interpretativa del giudice, né l’omesso esame di una singola argomentazione difensiva, poiché in tali ipotesi si configura un errore di giudizio, non censurabile con la revocazione. Ove manchi anche uno solo dei requisiti, il ricorso è inammissibile, non potendosi trasformare l’istituto in un ulteriore grado di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno gli aveva conferito, per merito assoluto, la qualifica di agente scelto della Polizia di Stato, fissando la decorrenza al 1° luglio 2002, nonché i giudizi complessivi attribuiti per gli anni dal 1988 al 1998 e le pretese risarcitorie per la tardiva restitutio in integrum. Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso e il Consiglio di Stato, con una precedente pronuncia della Sezione, aveva confermato il rigetto, condannando il ricorrente alle spese.
Avverso tale decisione il ricorrente propone revocazione, deducendo una serie di “abbagli dei sensi”: l’omessa lettura integrale di alcuni motivi, l’errata supposizione dell’esistenza di una condanna penale in realtà già estinta, l’erronea percezione del contenuto delle censure su arretrati e perdita di chance.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto il perimetro dell’istituto. Ribadisce che la revocazione, ordinaria e straordinaria, è impugnazione a critica vincolata e che la distinzione tra le due forme dipende dalla conoscibilità dei motivi: quelli di cui ai numeri 4) e 5) dell’art. 395 cod. proc. civ. sono conoscibili dalla pubblicazione, quelli di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) restano occulti fino alla scoperta dei fatti.
Quanto all’errore di fatto, il Collegio richiama l’orientamento consolidato: esso deve risultare dagli atti, cadere su un punto non controverso e costituire motivo determinante della decisione. Deve trattarsi di un mero abbaglio dei sensi, rilevabile senza argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche. Non integra il vizio la mancata pronuncia su tutte le argomentazioni difensive, poiché ciò attiene all’ampiezza della motivazione, né la contestazione sull’attività valutativa del giudice: le argomentazioni giuridiche non sono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Applicando tale griglia, la Corte esclude che nel caso concreto sussista un contrasto tra la rappresentazione della sentenza e quella degli atti processuali. Le censure del ricorrente, ad avviso del Collegio, non mirano a un errore percettivo ma a una rivalutazione dell’iter logico seguito dal giudice, che ha esaminato le questioni tramite un’attività valutativa su situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.
Sui ritardi nella rimessione in servizio e nella corresponsione degli arretrati, la Corte rileva che le questioni risultano acclarate e motivate: le valutazioni discrezionali dell’amministrazione sono state ritenute inidonee a consentire un’anticipazione della decorrenza. Tali conclusioni, anche se non condivise, non derivano da un errore di fatto ma da un percorso argomentativo che, se errato, integra un errore di diritto. Analogamente, quanto all’asserita estinzione della condanna e alla qualificazione del giudizio complessivo, il Collegio conferma di aver svolto una valutazione adeguata in fatto e in diritto, ribadendo che il potere amministrativo è sindacabile solo per manifesta illogicità, abnormità e macroscopico travisamento dei fatti.
Anche la censura sul calcolo degli arretrati e sulla perdita di chance è respinta: la sentenza ha fornito un apprezzamento pertinente all’attività interpretativa, non inquadrabile nell’errore revocatorio. Il ricorso è quindi inammissibile, con preclusione dell’esame delle censure rescissorie; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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