Ribasso costi manodopera non giustifica esclusione automatica ma richiede verifica congruità (TAR Campania n. 1343 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ribasso applicato dall’operatore economico ai costi della manodopera non integra, di per sé, una causa di esclusione automatica dalla gara. L’art. 41, comma 14, cod. contratti pubblici impone lo scorporo dei costi della manodopera e della sicurezza dall’importo assoggettato a ribasso e riconosce il diritto del concorrente di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. I costi della manodopera restano pertanto componente economica dell’offerta, che la stazione appaltante deve sottoporre a verifica di anomalia ai sensi dell’art. 110 cod. contratti pubblici. Alla clausola della lex specialis che vieti il ribasso sulla manodopera va data interpretazione conforme alla legge, escludendone l’efficacia espulsiva automatica.
Il Fatto
Il Parco Archeologico di Paestum e Velia indice una procedura negoziata per l’affidamento di lavori, con criterio del minor prezzo e importo posto a base di gara comprensivo di costi della manodopera e oneri della sicurezza, indicati dalla stazione appaltante come non soggetti a ribasso.
La ricorrente presenta un’offerta con un ribasso unico applicato sull’importo al netto dei soli oneri di sicurezza da PSC, dichiarando un costo della manodopera inferiore a quello stimato dall’Amministrazione e giustificandolo con l’efficiente organizzazione aziendale. Chiariti i criteri di calcolo, la stazione appaltante la esclude, qualificando il criterio adottato come vizio originario e non sanabile dell’offerta. Segue l’aggiudicazione alla controinteressata, che propone ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal tenore dell’art. 41, comma 14, cod. contratti pubblici, che dopo aver imposto lo scorporo dei costi della manodopera e della sicurezza dall’importo assoggettato a ribasso, fa salva la possibilità per l’operatore di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
La lettura sistematica della norma è confermata dall’ANAC, con la Delibera n. 528 del 15 novembre 2023, secondo cui il costo della manodopera, pur quantificato e indicato separatamente, rientra nell’importo complessivo a base di gara su cui applicare il ribasso. Il Cons. Stato, Sez. V, n. 5665 del 2023 ha evidenziato la netta inversione di rotta rispetto al previgente codice, armonizzando il criterio di delega con l’art. 41 della Costituzione.
Nella stessa direzione l’ANAC con la Delibera n. 452 del 9 ottobre 2024: il divieto indicato nel bando è relativo e la conseguenza per chi ribassi la manodopera non è l’esclusione, ma l’assoggettamento alla verifica di anomalia. Conforme la giurisprudenza amministrativa richiamata, ove si ammettono anche rimodulazioni del costo in sede di verifica, purché nel rispetto dei minimi salariali inderogabili.
Ne discende la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento delle ulteriori doglianze. Quanto al ricorso incidentale, il Collegio rileva che esso pretende di far dichiarare l’offerta in perdita senza che la stazione appaltante abbia mai svolto alcuna valutazione di congruità: la censura si configura come contestazione in prevenzione. L’anomalia non consegue alla mera esiguità del profitto, ma a un utile meramente simbolico o a un’offerta in perdita, parametri mai esaminati nel caso concreto.
Il ricorso principale è pertanto accolto, con annullamento dell’esclusione e dell’aggiudicazione, riammissione della ricorrente e rivalutazione della sua offerta, previa eventuale verifica di congruità ex art. 110 cod. contratti pubblici. Il ricorso incidentale è rigettato.
Nota della Redazione
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