Esproprio per pubblica utilità e scelta tra alternative progettuali (TAR Marche n. 848 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta tra diverse soluzioni progettuali nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e apposizione di vincolo preordinato all’esproprio costituisce manifestazione di discrezionalità tecnica e amministrativa dell’ente, il cui esercizio non è sindacabile dal giudice amministrativo se non per evidenti errori di giudizio o palesi travisamenti di fatto. L’amministrazione, nel respingere proposte alternative presentate dai privati, non è tenuta a una motivazione analitica delle ragioni di preferenza, essendo sufficiente che il provvedimento dia conto, anche sinteticamente ma in modo non apparente, delle valutazioni comparative compiute. Il sacrificio espropriativo, per essere legittimo, deve comunque essere sorretto da effettive ragioni di interesse pubblico e non può risolversi nel mero trasferimento di un onere tra privati, quando la soluzione prescelta risponda a esigenze di mitigazione del rischio idrogeologico e di equa ripartizione dei sacrifici tra tutti i proprietari coinvolti.
Il Fatto
Le ricorrenti, proprietarie di una civile abitazione con giardino in prossimità del torrente La Valle e Fornace, impugnavano la delibera comunale che aveva approvato una variante in corso d’opera al progetto di mitigazione del rischio idrogeologico. La variante, estendendo l’ampliamento dell’alveo e del ponte per circa tre metri, comportava l’esproprio parziale della loro particella, necessaria per garantire la ricostituzione dell’accesso carraio alla particella retrostante dei controinteressati.
Nel corso del procedimento le ricorrenti avevano proposto due soluzioni alternative che avrebbero evitato il sacrificio della loro proprietà, ma entrambe erano state respinte dall’amministrazione. Nel giudizio, promosso per l’annullamento della variante e della conseguente dichiarazione di pubblica utilità, le ricorrenti deducevano eccesso di potere per carenza di pubblico interesse e difetto di motivazione in ordine al rigetto delle proposte alternative.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha osservato che tutti gli espropri previsti nel progetto derivavano dall’esigenza di mitigazione del rischio idrogeologico del torrente, essendo la zona interessata soggetta a pericolo di inondazione. Il sacrificio richiesto alle ricorrenti risultava quindi sorretto da una finalità di pubblico interesse che le stesse avevano dichiarato di non voler contestare.
La Corte ha poi rilevato come la particella dei controinteressati, confinante direttamente con il torrente, fosse destinata a subire l’esproprio maggiore. Accogliere le proposte alternative delle ricorrenti avrebbe comportato per i proprietari della particella 8 ulteriori espropri e pregiudizi, traducendosi in una ingiustificata disparità di trattamento tra proprietari tutti sottoposti alle medesime esigenze di sicurezza idraulica. In tale prospettiva, l’equa ripartizione dei sacrifici tra i diversi fondi coinvolti non poteva ritenersi illogica o arbitraria.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Tribunale ha accertato che la delibera impugnata indicava espressamente le ragioni del rigetto delle proposte alternative: la prima avrebbe richiesto l’esproprio di un fabbricato già in fase di ricostruzione post-sisma, la seconda risultava inidonea al transito dei mezzi di soccorso. L’amministrazione aveva inoltre chiarito, nel documento di controdeduzioni, che l’accesso da realizzare non era volto a soddisfare l’interesse di un singolo privato ma serviva un’intera area.
Sulla base di tali elementi il TAR ha concluso che la scelta operata dall’amministrazione costituiva espressione di valutazioni discrezionali e di merito nell’equa ripartizione degli oneri, non sindacabili dal giudice in assenza di evidenti errori di giudizio o travisamenti di fatto. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.
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Nota della Redazione
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