Accesso agli atti e sopravvenuto riscontro: improcedibilità e obbligo del terzo detentore (TAR Lazio n. 13463 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio in materia di accesso agli atti, pur essendo un “giudizio sul rapporto”, segue lo schema impugnatorio, imponendo al ricorrente l’onere di contestare specificamente i motivi del diniego. Se, dopo l’instaurazione del giudizio avverso il silenzio-diniego, l’Amministrazione provvede espressamente sull’istanza, il ricorso introduttivo diviene improcedibile per la parte in cui il riscontro è satisfattivo; l’eventuale diniego parziale o la mancata ostensione di alcuni documenti devono essere gravati con motivi aggiunti. L’inerzia del terzo detentore dei documenti, invece, legittima l’accoglimento della domanda di accesso nei suoi confronti, con ordine di ostensione o, in mancanza, di formale dichiarazione di inesistenza o di non detenzione degli atti.
Il Fatto
Un candidato a una prova di ammissione universitaria presentava un’istanza di accesso documentale volta a ottenere un’ampia e dettagliata documentazione relativa allo svolgimento delle prove, alle commissioni esaminatrici e al Cineca, quale gestore della piattaforma informatica. L’istanza era rivolta all’Università, al Ministero dell’Università e della Ricerca e al consorzio Cineca. A fronte del silenzio serbato dalle Amministrazioni, il ricorrente proponeva ricorso avverso il silenzio-diniego ai sensi dell’art. 116 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna all’esibizione dei documenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio rileva che, nel corso del giudizio, sia il Ministero sia l’Università hanno fornito un riscontro espresso all’istanza di accesso, producendo parte della documentazione o indicando i documenti non in loro possesso o inesistenti. Il Collegio richiama il principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 10/2020, secondo cui l’interesse conoscitivo va fatto valere in sede procedimentale e l’eventuale provvedimento successivo al silenzio definisce l’assetto degli interessi.
La sopravvenienza del provvedimento espresso determina la cessazione della materia del contendere sull’originaria domanda avverso il silenzio, rendendo il ricorso improcedibile. La parte ricorrente, se non soddisfatta dal riscontro, ha l’onere di impugnarlo con motivi aggiunti, contestando analiticamente le ragioni del diniego parziale, secondo lo schema impugnatorio richiamato da Cons. Stato, II, 13.3.2026, n. 2073.
Quanto al Cineca, rimasto del tutto inerte, il Collegio ne ordina l’ostensione della documentazione, specificando che l’obbligo si estende ai soli documenti esistenti e in suo possesso; per gli atti inesistenti o non detenuti, il consorzio dovrà rendere una formale dichiarazione in tal senso. La definitiva pronuncia, in parte dichiarativa dell’improcedibilità e in parte di accoglimento, condanna le Amministrazioni intimate al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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