Controlli interni enti locali: obbligo di referto e divieto di adempimento formale (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 8 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dal Tuel e dall’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, impone l’effettivo funzionamento di ciascuna tipologia di controllo: di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, strategico, sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi. Il referto annuale del Presidente della Provincia non è un adempimento meramente formale, ma uno strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo sulle gestioni finanziarie. La compilazione del questionario in modo non attento, con dati incongrui e risposte rettificate solo in sede istruttoria, integra una criticità del sistema, che impone all’Ente l’adozione di misure correttive. La mancata adozione del referto sul controllo di gestione, ai sensi degli artt. 198 e 198-bis Tuel, costituisce inadempimento rilevante.
Il Fatto
Il Presidente della Provincia di Viterbo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Lazio, in data 11 aprile 2024, i referti annuali sul funzionamento dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, redatti sullo schema di relazione approvato dalla Sezione delle Autonomie.
La Sezione ha esaminato congiuntamente i due documenti e ha avviato un’attività istruttoria, chiedendo all’Ente chiarimenti su specifiche incongruenze. L’Ente ha riscontrato le richieste, attestando in più punti la propria errata compilazione delle relazioni-questionario. La questione arriva al Collegio per la valutazione dell’adeguatezza del sistema integrato dei controlli.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro normativo dei controlli interni, ricostruendo la funzione del referto annuale: esso integra il quadro informativo a disposizione della Sezione per l’esame della regolarità e legittimità delle gestioni. Le Sezioni giurisdizionali regionali possono irrogare sanzione pecuniaria agli amministratori in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo, ma la natura del controllo resta fondamentalmente collaborativa.
Il Collegio rileva che numerose risposte del questionario sono frutto di errori di compilazione, confermati dall’Ente in sede istruttoria. Ribadisce, richiamando la Sezione delle Autonomie, che le amministrazioni devono affrontare lo schema di relazione evitando la logica del mero adempimento formale, e invita l’Ente alla puntuale verifica dei dati forniti.
Sul controllo di regolarità, emerge un’anomalia: entrambi i referti indicano il medesimo numero di atti soggetti a controllo contabile e tecnico-amministrativo e nessuno effettivamente esaminato. I prospetti trasmessi evidenziano dati incongruenti rispetto al referto. Quanto al controllo di gestione, l’Ente non ha redatto né trasmesso i referti 2022 e 2023, ai sensi degli artt. 198 e 198-bis Tuel; non sono utilizzati indicatori di attività e di output e la struttura di controllo non appare adeguata a rilevare gli scostamenti tra risultati e obiettivi.
Sul controllo strategico, il Collegio richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 13/SEZAUT/2018/FRG, secondo cui esso valuta la programmazione alla luce dei risultati ottenuti. Il controllo strategico non risulta integrato con quello di gestione e, per il 2023, non effettua adeguate verifiche tecniche ed economiche in fase preventiva. Il controllo sugli equilibri finanziari è invece ritenuto adeguato, nonostante l’errata attestazione iniziale.
Sul controllo sugli organismi partecipati, manca per alcune partecipate la doppia asseverazione dei debiti e crediti reciproci prevista dall’art. 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. n. 118/2011, e si segnalano criticità nelle procedure di liquidazione. Il controllo sulla qualità dei servizi non è attuato, per mancata adozione della Carta dei servizi. In conclusione, la Corte accerta criticità del sistema e invita l’Ente ad adottare idonee misure correttive.
Nota della Redazione
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