Parere sfavorevole su acquisizione indiretta di partecipazione societaria per carenze motivazionali (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 184 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta, è sottoposto al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, che ne fissa termini, parametri ed esiti. Il giudizio di conformità investe la motivazione del provvedimento e non può ritenersi soddisfatto l’onere di motivazione analitica imposto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 quando manca una valutazione comparativa di carattere quantitativo tra il modello di gestione in house e l’esternalizzazione del servizio. Tale carenza è assorbente degli ulteriori profili critici e impone il parere sfavorevole.

Il Fatto

Un comune ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui autorizza e approva l’acquisizione di una partecipazione indiretta in una società che gestisce il servizio di igiene urbana, tramite il socio gestore del servizio idrico integrato. L’operazione si inserisce in un più ampio processo di aggregazione societaria promosso dallo stesso socio, che mira a riunire in un unico gestore le amministrazioni in house attive nel settore dei rifiuti nell’area metropolitana.

Alla deliberazione sono allegati il piano industriale, relazioni di valutazione del capitale economico, una fairness opinion, un benchmark territoriale, lo statuto della società target e lo schema di patto parasociale. Il comune chiede alla Corte di pronunciarsi sulla conformità dell’atto ai parametri di legge.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del controllo. L’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022, configura una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti, avente ad oggetto l’atto deliberativo e indirizzata alla sua motivazione. Il parametro include la sostenibilità finanziaria e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Nel caso concreto, pur non essendo l’affidamento del servizio contestuale all’acquisizione della partecipazione, il provvedimento e gli allegati lo prefigurano come esito prossimo dell’operazione. Il piano industriale indica un’espansione dei comuni serviti già a partire dall’anno successivo e una crescita progressiva degli abitanti serviti.

Su questo sfondo, la Corte rileva l’assenza di un quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione. Manca una valutazione comparativa, anche di sintesi, dei costi del servizio che si prevede di gestire in house rispetto ai costi sostenuti con i gestori attuali o ai costi stimati di un progetto da porre a base di gara. La Sezione richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui l’onere di motivazione analitica non è soddisfatto quando difetta del tutto la valutazione comparativa di carattere quantitativo tra modello in house e acquisto sul mercato.

Il principio è ribadito da una recentissima deliberazione della stessa Sezione, che ha qualificato assorbenti le carenze motivazionali in ordine a convenienza economica, sostenibilità finanziaria e analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata. Neppure il punto della deliberazione dedicato alle ragioni e finalità della scelta, né gli allegati, consentono di rinvenire elementi di valutazione della convenienza della prossima gestione in house rispetto a quella attuale.

La Corte non si pronuncia sulla coerenza dell’operazione con l’oggetto statutario del socio, sulla sussistenza del controllo analogo a cascata, contestata in giudizio, né sul potenziale attrito con l’art. 20, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 175/2016: tali profili restano superati dalla carenza motivazionale. Il parere è pertanto sfavorevole, con trasmissione della deliberazione al sindaco e pubblicazione sul sito istituzionale del comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *