Danno all’immagine: prescrizione sospesa fino alla conclusione del processo penale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 249 del 23.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile per il risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione, il presupposto di proponibilità dell’azione è la sentenza irrevocabile di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione, ma la sospensione della prescrizione disposta dall’art. 17, co. 30-ter, d.l. n. 78/2009 cessa soltanto con la definitiva conclusione del processo penale. Non è sufficiente, a tal fine, la formazione del giudicato parziale sulla responsabilità ai sensi dell’art. 624 c.p.p., quando l’annullamento con rinvio abbia riguardato solo il trattamento sanzionatorio. Il termine riprende a decorrere dal deposito della pronuncia che definisce il giudizio di rinvio e l’eventuale successivo ricorso per cassazione. Inoltre, la costituzione di parte civile dell’amministrazione nel processo penale produce l’interruzione permanente della prescrizione, ai sensi dell’art. 76, co. 2, c.p.p., per tutta la durata del procedimento.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa per il danno all’immagine cagionato da un militare dell’Arma dei Carabinieri, condannato in via definitiva per violenza sessuale e concussione aggravata e continuata, commesse abusando della qualifica durante un servizio notturno.

Il giudice di prime cure ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa, individuando il dies a quo nella pubblicazione della prima sentenza di cassazione che, annullando con rinvio limitatamente alla pena, aveva reso irrevocabile l’accertamento della responsabilità. Poiché l’invito a dedurre era stato notificato oltre cinque anni dopo, l’azione è stata dichiarata prescritta. La Procura regionale ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 17, co. 30-ter, d.l. n. 78/2009, nel testo risultante dalla conversione operata dalla legge n. 141/2009, subordina l’azione per danno all’immagine alla sentenza irrevocabile di condanna e sospende il termine prescrizionale di cui all’art. 1, co. 2, legge n. 20/1994 “fino alla conclusione del procedimento penale”.

Il Collegio richiama la propria sentenza n. 66 del 31 marzo 2020, che ha qualificato come materiale o recettizio il rinvio all’art. 7 della legge n. 97/2001, con la conseguenza che il testo richiamato si intende incorporato nella disposizione rinviante. Da ciò deriva che la sentenza irrevocabile di condanna costituisce presupposto di proponibilità dell’azione, il cui difetto è sanzionato dall’art. 51, co. 6, c.g.c. con la nullità rilevabile anche d’ufficio.

Il passaggio centrale riguarda la nozione di “conclusione del procedimento penale”. La Corte ritiene che essa non coincida con il giudicato parziale formatosi ex art. 624 c.p.p. sulla responsabilità, ma richieda la definizione dell’intero processo. Il giudizio di rinvio conseguente all’annullamento limitato al trattamento sanzionatorio è prosecuzione dell’originario processo, che si conclude solo quando la sentenza del giudice del rinvio non sia più impugnabile per decorrenza dei termini, ovvero il ricorso sia rigettato o dichiarato inammissibile.

Ne deriva che le argomentazioni del primo giudice sulla formazione progressiva del giudicato e sulla distinzione tra irrevocabilità ed eseguibilità non assumono rilievo nel giudizio contabile, dove per sentenza irrevocabile di condanna deve intendersi la pronuncia che chiude definitivamente il procedimento penale. Nel caso concreto, la sospensione è cessata con il deposito delle motivazioni della sentenza della Suprema Corte del 21 settembre 2015, mentre l’invito a dedurre è stato notificato il 26 febbraio 2020.

In via concorrente, la Sezione fonda la tempestività dell’azione sul principio di immanenza della costituzione di parte civile ex art. 76, co. 2, c.p.p., richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la domanda giudiziale contenuta nella costituzione di parte civile determina l’interruzione permanente del termine prescrizionale per tutta la durata del processo. L’appello è pertanto accolto, con rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 199, co. 2, c.g.c. per la prosecuzione del giudizio.

Nota della Redazione

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