Benefici contributivi ex art. 80 l. 388/2000 inammissibili senza istanza di pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 248 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della contribuzione figurativa di cui all’art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000 può essere richiesto e riconosciuto solo in sede di domanda di pensione, cui è strettamente collegato nel diritto e nella misura: il mero riconoscimento di un’invalidità superiore al 74%, da solo considerato, non comporta alcun diritto. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., ove la domanda sia proposta da soggetto ancora in attività di servizio che non abbia presentato istanza di pensione. Parimenti inammissibile, ex art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., è il ricorso avverso il silenzio dell’Istituto previdenziale in difetto della previa diffida all’adozione del provvedimento sull’istanza. Il pensionamento anticipato ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992 non trova applicazione per i dipendenti pubblici, per i quali opera l’art. 2, comma 12, l. n. 355 del 1995.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente pubblico, ha proposto ricorso in riassunzione davanti alla Corte dei conti per ottenere l’accertamento di uno stato invalidante almeno pari all’80%, utile al conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992, e almeno pari al 75%, utile ai benefici di cui all’art. 80 l. n. 388 del 2000.
La vicenda processuale muove dall’accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis cod. proc. civ. davanti al Tribunale di Roma, che con sentenza non definitiva aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti per le domande relative al requisito sanitario finalizzato al trattamento pensionistico e al beneficio contributivo. L’I.N.P.S., costituitosi, ha eccepito l’infondatezza e l’inammissibilità delle domande per assenza dei requisiti, per difetto di previa istanza amministrativa e per carenza di interesse ad agire, non essendo il ricorrente ancora in quiescenza.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico distingue il thema decidendum in due prestazioni autonome: il pensionamento anticipato ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992 e la contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000. Quanto alla prima, il ricorso è infondato, poiché la disposizione non trova più applicazione per i dipendenti pubblici, per i quali è ora operativo l’art. 2, comma 12, l. n. 355 del 1995. La rilevata infondatezza assorbe l’eccezione di inammissibilità per assenza di previa istanza amministrativa.
Sulla domanda relativa alla contribuzione figurativa, la Corte ravvisa due distinti profili di inammissibilità. Il primo attiene all’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont.: dagli atti emerge che il ricorrente ha presentato l’istanza all’I.N.P.S. solo il 12.1.2022, senza che l’Istituto abbia adottato alcuna determina e senza che sia stata notificata la diffida all’adozione del provvedimento, richiesta a pena di inammissibilità per legittimare il ricorso avverso il silenzio serbato. La Corte richiama il proprio orientamento, applicabile anche ai ricorsi proposti ex art. 445-bis cod. proc. civ., e non ravvisa motivi per discostarsene.
Il secondo profilo concerne la carenza di interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ.. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il giudice contabile ribadisce che il beneficio è strettamente collegato al diritto e alla misura di un trattamento pensionistico e può essere richiesto solo in sede di domanda di pensione. Poiché il ricorrente è ancora in attività di servizio e non ha presentato istanza di pensione, il ricorso è inammissibile.
La dichiarata inammissibilità assorbe anche la questione dell’eventuale improcedibilità dell’istanza amministrativa, inviata solo per posta elettronica certificata e non anche in via telematica. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont., in ragione della definizione del giudizio su questione pregiudiziale; nulla per le spese della sentenza, stante la gratuità del giudizio pensionistico.
Nota della Redazione
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