Obbligo di resa del conto giudiziale del consegnatario di beni (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 251 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile in capo all’agente contabile, con riguardo ai beni per i quali non sussiste il debito di custodia previsto dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, l’obbligo di resa del conto giudiziale. Il conto del consegnatario, ancorché redatto secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, non è dovuto quando la gestione non riguardi beni per i quali l’agente abbia il debito di custodia. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. La qualificazione del prospetto operata dall’ente non vincola il giudice contabile, che verifica in concreto la natura della gestione.

Il Fatto

La vicenda riguarda un conto giudiziale qualificato come conto del consegnatario di beni di un ente locale, riferito all’esercizio finanziario 2019. Il conto risultava reso da un agente contabile e iscritto sul conto giudiziale n. 1 49963. Il prospetto ricalcava il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, modello contabile relativo alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

La questione approda dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale perché occorre stabilire se, per le tipologie di beni oggetto della gestione, sussista effettivamente l’obbligo di resa del conto. La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione giuridica del prospetto. Il conto in esame è formalmente un conto del consegnatario, ma la gestione che ne forma oggetto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, Regolamento di contabilità generale applicabile agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL.

Da questa premessa la Corte trae la conseguenza decisiva: non è configurabile, con riguardo ai beni suddetti, alcun obbligo di resa del conto giudiziale. Il Collegio dichiara di conformarsi alla giurisprudenza contabile che ha già affermato tale principio, richiamando tra le tante questa Sezione (n. 217/2018), la Sezione Abruzzo (nn. 89 e 102/2015), la Sezione Toscana (nn. 60 e 61/2016), la Sezione Friuli-Venezia Giulia (n. 17/2014) e la Sezione Calabria (n. 323/2013).

Il percorso argomentativo, pertanto, non si sofferma sulla consistenza contabile delle poste né su eventuali ammanchi. Il vizio rilevato è di natura pregiudiziale e attiene all’an debeatur processuale: mancando l’obbligo di resa, difetta la stessa causa del giudizio di conto.

Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. La Corte non liquida le spese, stante il tipo di pronuncia adottato.

La decisione conferma l’orientamento secondo cui la qualificazione formale del conto non è sufficiente a fondare l’obbligo di resa: il giudice contabile verifica in concreto la natura dei beni e la sussistenza del debito di custodia, e in sua assenza arretra sul piano processuale anziché esaminare il merito della gestione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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