Riassunzione del giudizio di parificazione dopo la declaratoria di incostituzionalità regionale (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 146 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che disciplina la materia oggetto di rilievi, la Sezione regionale di controllo riassume il giudizio di parificazione del rendiconto generale, già sospeso, e ne dispone la prosecuzione. La riassunzione consegue alla caducazione della disposizione scrutinata e impone di valutare l’incidenza della decisione del Giudice delle leggi sul prosieguo del giudizio. Alle parti va assegnato un termine per contraddire su tale incidenza, nel rispetto del contraddittorio. La fissazione dell’udienza di trattazione è riservata a separato provvedimento.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo aveva parificato il rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2023, ad eccezione di un capitolo di spesa e dei conseguenti effetti. In relazione a tale capitolo il giudizio era stato sospeso, con rinvio a separato provvedimento per la proposizione della questione di legittimità costituzionale.
La Sezione aveva quindi sollevato questione di legittimità costituzionale della norma regionale di riferimento e delle disposizioni correlate, in riferimento a plurimi parametri costituzionali. La Corte costituzionale, con sentenza n. 150/2025, ha accolto le censure. Sono seguite le istanze di riassunzione della Regione e della Procura regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’intervenuta declaratoria di incostituzionalità e della conseguente caducazione della disposizione che aveva giustificato la sospensione del giudizio. La riassunzione del processo di parificazione costituisce l’effetto naturale della definizione del giudizio incidentale, venendo meno la ragione del rinvio.
La Sezione richiama il percorso processuale già compiuto: la decisione di parificazione parziale con sospensione, l’ordinanza di rimessione e la successiva pronuncia di accoglimento. Su tale base dispone la riassunzione del giudizio di parificazione del rendiconto e dei conti allegati, per come approvato dalla Giunta regionale.
Il Collegio non definisce nel merito gli effetti della pronuncia costituzionale, ma appresta il contraddittorio: assegna alla Regione e alla Procura regionale il termine del 21 novembre 2025 per contraddire in merito all’incidenza della dichiarazione di incostituzionalità sul prosieguo del giudizio. La trattazione viene riservata a separato provvedimento.
La soluzione processuale riflette il principio per cui la caducazione della norma scrutinata impone di riesaminare i profili già oggetto di rilievo, garantendo alle parti la possibilità di argomentare sugli effetti della decisione. La Sezione demanda alla segreteria gli adempimenti di rito.
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Nota della Redazione
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