Inammissibile l’accertamento della causa di servizio prima della domanda di pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 206 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti il ricorso è inammissibile quando manchi un provvedimento amministrativo su una domanda di pensione, adottato dall’ente istituzionalmente competente, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. Il giudizio pensionistico, essendo di mero accertamento del diritto a pensione, non può essere attivato per accertare fatti — quali la dipendenza da causa di servizio o l’aggravamento dell’infermità — che costituiscono mere frazioni della fattispecie costitutiva del diritto, salvo che siano consustanziali all’accertamento del diritto stesso. Difetta altresì l’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. quando il pregiudizio dedotto sia solo eventuale e potenziale e non concreto e attuale.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato scelto della Guardia di Finanza in servizio, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità: una lesione al ginocchio destro, con esiti di intervento di ricostruzione capsulo-legamentosa, e un’ernia discale L5-S1. Con decreto direttoriale del 2000 gli era stato liquidato l’equo indennizzo. Ritenendo aggravato il proprio stato di salute, nel 2020 aveva chiesto la revisione dell’indennizzo e l’accertamento dell’interdipendenza di una ulteriore patologia.
La CMO, con verbali del 2023 e del 2024, aveva escluso l’aggravamento e la non interdipendenza. Di qui la determina dirigenziale che respingeva la richiesta di un più favorevole equo indennizzo, impugnata dal ricorrente davanti alla Corte dei conti. L’amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la domanda riguardava esclusivamente il quantum dell’equo indennizzo, materia devoluta al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta il nodo della ammissibilità dell’azione di accertamento della causa di servizio, in costanza di rapporto di lavoro e prima della maturazione del diritto a pensione. L’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. dichiara inammissibili i ricorsi pensionistici quando si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa o per le quali non sia trascorso il termine dalla diffida a provvedere.
Le Sezioni Riunite n. 12/2023/QM/PRES del 17 agosto 2023, muovendo dall’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, avevano ritenuto che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisse accertamento definitivo, consentendo all’istante di chiedere l’accertamento di tale elemento anche in corso di rapporto, senza investire l’INPS della procedura pensionistica.
Il Giudice prende le distanze da tale approdo. La sentenza n. 31 del 10.2.2025 di questa stessa Sezione ha chiarito che la norma richiede un previo provvedimento amministrativo, esplicito o implicito, su una domanda di pensione rivolta all’organo previdenziale competente, e non un qualsiasi provvedimento, quale quello che definisce la domanda di riconoscimento della causa di servizio. La collocazione sistematica dell’art. 153 c.g.c., inserito nella parte del codice dedicata ai giudizi pensionistici, impone di riferire la previsione alla sola domanda di pensione rivolta all’INPS.
Ne deriva che la norma regolamentare, interpretata dalle Sezioni Riunite nel senso dell’unicità dell’accertamento, non è applicabile dal giudice perché contrastante con norme di rango superiore. Le stesse Sezioni Unite della Cassazione, ord. n. 4325/2014, hanno del resto precisato che la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio attivo non incide sulla giurisdizione contabile, potendo semmai rilevare ai fini della ammissibilità della domanda ex art. 153 c.g.c.
La Sezione rileva poi il difetto dell’interesse ad agire: la parte deve prospettare un risultato utile e non conseguibile senza intervento del giudice. Nel giudizio pensionistico, di mero accertamento, è preclusa la scrutinabilità sic et simpliciter della dipendenza da causa di servizio, implicando valutazioni medico-legali estranee al piano del diritto. Il diritto alla pensione privilegiata è fattispecie complessa, non ancorata al solo fattore di cui si chiede l’accertamento; il pregiudizio prospettato resta eventuale e potenziale. Il ricorso è pertanto inammissibile; spese compensate in ragione della definizione in rito.
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Nota della Redazione
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