Conto economale irregolare ma nessun addebito al contabile per spese giustificate (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 01.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di irregolarità del conto giudiziale non comporta automaticamente l’addebito a carico dell’agente contabile. Il giudice contabile deve verificare se le singole spese, pur essendo state gestite in violazione delle modalità regolamentari dell’anticipazione economale, rientrino tra le tipologie ammesse dal regolamento di economato e siano adeguatamente giustificate. La violazione delle procedure di gestione del fondo economale — assenza del giornale di cassa, mancata costituzione del fondo, superamento dei limiti di spesa — integra l’irregolarità del conto, ma non determina di per sé un danno erariale risarcibile quando le spese risultino pertinenti alle finalità istituzionali e non contestate dagli organi di revisione.

Il Fatto

La vicenda riguarda la gestione economale del Comune di Sesto al Reghena per l’esercizio 2015, condotta dall’economo, deceduto nel 2022. Il conto giudiziale è stato compilato d’ufficio nel 2024, a distanza di anni dalla chiusura della gestione. Il magistrato istruttore, con relazione, ha chiesto la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), c.g.c., evidenziando profili di irregolarità.

In particolare, la gestione non si era svolta sulla base del regolamento comunale: il fondo economale non era stato costituito e le piccole spese erano state anticipate dall’economo o da altri dipendenti, con rimborso successivo tramite mandati a favore dell’economo stesso. Il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione di irregolarità del conto senza addebito al contabile.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto i caratteri della gestione economale, richiamando la giurisprudenza contabile. Tale gestione provvede al pagamento per cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, entro i limiti di bilancio e con le modalità previste dalla disciplina regolamentare, come stabilisce l’art. 153, comma 7, d.lgs. n. 267/2000. La cassa è gestita dall’economo in regime di anticipazione, con responsabilità personale sulle somme ricevute e obbligo di dimostrare la regolarità dei pagamenti mediante il conto giudiziale.

Il regolamento di economato allora vigente prevedeva un’anticipazione trimestrale e un limite per singola spesa, individuando le tipologie di spesa ammesse. L’economo avrebbe dovuto ricevere l’anticipazione a inizio trimestre, disporre i pagamenti mediante buoni economali e sottoporli periodicamente alla verifica del responsabile finanziario.

Nel caso concreto, la gestione si è svolta in modo difforme: le somme erano anticipate direttamente dall’economo o da altri dipendenti, con impegni di spesa assunti semestralmente e mandati di rimborso a proprio nome. Così facendo, la gestione è stata svincolata sia dal limite dell’anticipazione, sia dai controlli del responsabile del servizio finanziario. L’economo, inoltre, non ha tenuto il giornale di cassa né redatto il conto, compilato d’ufficio dopo il decesso. Alcune spese hanno superato il limite regolamentare.

Da ciò deriva la dichiarazione di irregolarità del conto. Tuttavia, la Corte esclude l’addebito: l’istruttoria ha evidenziato che le singole spese rientrano tra le tipologie ammesse e sono adeguatamente giustificate; nessun rilievo è stato sollevato dagli organi di revisione; l’ammontare complessivo delle somme gestite è risultato contenuto.

Quanto alle ulteriori questioni sul limite di importo della singola spesa e sulla nomina del responsabile del procedimento ex art. 139, comma 2, c.g.c., la Corte dà atto del loro superamento per effetto degli atti adottati dal Comune nel frattempo. Il conto è dunque dichiarato irregolare, con discarico del contabile, e nulla è disposto sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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