Ritardi nei pagamenti e obblighi di pubblicazione: i rilievi della Corte dei conti sui debiti commerciali (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 23 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, la verifica demandata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si estende alla corretta attuazione degli obblighi informativi previsti dall’art. 41 d.l. n. 66/2014, che impone di allegare alla relazione sulla gestione del rendiconto un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza e l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. L’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 33 d.lgs. n. 33/2013 impone la messa a disposizione sul sito istituzionale di tutti gli allegati al rendiconto previsti dall’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 118/2011 — inclusa la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo di cui alla lett. o) del medesimo comma — non essendo sufficiente che le informazioni sulla tempestività dei pagamenti siano contenute in un documento di bilancio non pubblicato.
Il Fatto
Nell’ambito dell’indagine sulla tempestività dei pagamenti dei comuni veneti, la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha esaminato i dati pubblicati sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze, rilevando per il Comune di Nogara (VR) un ritardo nei pagamenti in termini di tempi medi ponderati pari a 14,51 giorni, per il periodo riferito al primo semestre 2025.
A seguito della nota istruttoria, l’ente ha fornito riscontro, dichiarando la pubblicazione dei dati di cui all’art. 33 d.lgs. n. 33/2013 e l’inserimento nella relazione sulla gestione del rendiconto 2024 delle informazioni sulla tempestività dei pagamenti, con le misure adottate per assicurare il rispetto dei termini. La Sezione ha però riscontrato che il documento di bilancio pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” non conteneva la relazione sulla gestione allegata al rendiconto.
La Motivazione della Corte
La deliberazione ricostruisce il quadro normativo in tema di lotta ai ritardi nei pagamenti, dalle direttive comunitarie — dapprima la 2000/35/CE e poi la 2011/7/UE, attuata con il d.lgs. n. 192/2012 — fino agli strumenti di monitoraggio e garanzia introdotti a livello nazionale: gli obblighi di pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 33 d.lgs. n. 33/2013 e il meccanismo del Fondo di garanzia debiti commerciali, calibrato sull’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti elaborato dalla piattaforma dei crediti commerciali.
Quanto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 33 d.lgs. n. 33/2013, l’ente ha confermato la continuità delle pubblicazioni, con ultimo aggiornamento al terzo trimestre 2025, e la Sezione ha preso atto di tale adempimento.
Con riferimento all’adempimento dell’art. 41 d.l. n. 66/2014, la Sezione, nel prendere atto della dichiarazione dell’ente circa la presenza delle informazioni nella relazione sulla gestione, ha rilevato che la relazione stessa non risultava pubblicata nel sito istituzionale. Pur non essendo in discussione il contenuto sostanziale del documento, la mancata pubblicazione integra un inadempimento degli obblighi di trasparenza, imponendo all’ente di procedere alla pubblicazione di tutti gli allegati al rendiconto previsti dall’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 118/2011, tra cui la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo di cui alla lett. o).
Quanto alle misure per assicurare la tempestività dei pagamenti, l’ente ha dichiarato di aver adottato una revisione delle procedure di liquidazione tramite applicativi informatici. La Sezione, preso atto delle misure, ha raccomandato di proseguire e intensificare gli interventi per ricondurre tutti i pagamenti entro i termini di legge, con rientro dell’indicatore dei tempi medi di ritardo entro un valore almeno pari a zero.
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Nota della Redazione
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