Il silenzio inadempimento del MASE sulla VIA impone rimborso del 50% dei diritti di istruttoria (TAR Lazio n. 13206 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di cui all’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 è perentorio e la sua violazione legittima l’azione avverso il silenzio-inadempimento, senza che rilevino le difficoltà organizzative interne o la mancata acquisizione del concerto del Ministero della Cultura, dovendo l’Autorità competente concludere il procedimento anche in presenza di pareri negativi o mancanti. La mancata attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 2-quater non esclude l’obbligo di provvedere in capo al Ministero dell’Ambiente. Lo sforamento dei termini, infine, determina ex lege il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati, quale forma speciale dell’indennizzo da ritardo di cui all’art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990, prescindendo da dolo o colpa.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle energie rinnovabili, presentava al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) un’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale per un impianto agrivoltaico di 17,27 MWp con sistema di accumulo. Il procedimento, soggetto alla disciplina accelerata PNIEC, dopo la fase di consultazione pubblica non registrava alcun avanzamento: la Commissione Tecnica non aveva emesso il parere e il Ministero non aveva adottato il provvedimento finale. La società adiva il TAR Lazio ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio, la condanna a provvedere e il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE. I termini di cui all’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 sono perentori: 130 giorni per il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e 30 giorni per l’adozione del provvedimento da parte del Ministero. La perentorietà trova fondamento nel favor per le fonti rinnovabili, sancito anche dal Regolamento UE 2022/2577.
La mancata acquisizione del concerto del Ministero della Cultura non giustifica l’inerzia, atteso che l’art. 25, comma 1, impone di concludere il procedimento anche in presenza di pareri mancanti. Parimenti, le difficoltà organizzative interne non valgono a escludere l’obbligo di provvedere, sebbene l’effetto conformativo della sentenza debba modulare il termine, rispettando le priorità di trattazione per quote dei progetti PNIEC, come chiarito dal Consiglio di Stato. Il Collegio ha quindi assegnato il termine di 90 giorni per provvedere, soprassedendo alla nomina del commissario ad acta.
Quanto alla domanda di rimborso, l’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006 prevede il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria in caso di mancato rispetto dei termini. La Corte ha precisato che tale diritto sorge automaticamente dallo sforamento dei termini, quale indennizzo speciale da ritardo, indipendente da dolo o colpa. Il MASE è stato pertanto condannato al pagamento di € 3.712,78, pari alla metà dei diritti versati dalla ricorrente.
Nota della Redazione
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