Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio della Carta docente (TAR Marche n. 496 del 11.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica del titolo all’Amministrazione e prima della sua proposizione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato il mancato adempimento del giudicato, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, assegnando un termine per l’ottemperanza. Per il caso di inutile decorso di tale termine nomina commissario ad acta il dirigente competente, che assume le funzioni su istanza del creditore e provvede entro i successivi centoventi giorni. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza consegue all’inadempimento non contestato al momento della proposizione del ricorso.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accertato, con una propria sentenza, il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate per gli anni scolastici considerati. La sentenza è stata notificata e su di essa si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria.

La parte ricorrente lamenta che l’Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo e propone ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione resistente si costituisce con memoria formale. La causa è trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è ammissibile perché tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il rispetto di tale termine condiziona l’esperibilità del rimedio.

Nel merito l’azione è fondata, non risultando eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge, e in particolare del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il ricorso va dunque accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tale fine il Tribunale assegna il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero. Questi assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche tramite funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Quanto alle spese, l’Amministrazione resistente è condannata al pagamento, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso. Il Collegio richiama, sul punto, Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *