Nessuna estensione regionale della RIA 1991-1993 dopo la sentenza n. 4/2024 (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 311 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000, che ha caducato la proroga al 31 dicembre 1990 del termine per le maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità, non produce effetti automatici nei confronti dei dipendenti in quiescenza della Regione siciliana. La disciplina regionale della R.I.A., espressione della potestà esclusiva del legislatore siciliano ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera q), dello Statuto, è armonizzata a quella statale solo in via tendenziale e non contiene alcun rinvio alla normativa statale. Ne consegue che il giudicato costituzionale non estende ai pensionati regionali le maggiorazioni della R.I.A. per il triennio 1991-1993, né consente la riliquidazione della base pensionabile. La giurisdizione della Corte dei conti, in materia di trattamenti di quiescenza a carico dello Stato, è affermata in via esclusiva.

Il Fatto

Quindici dipendenti in quiescenza della Regione siciliana hanno diffidato il Fondo Pensioni Sicilia a rideterminare la base pensionabile valorizzando le maggiorazioni della R.I.A. in godimento per il triennio 1991-1993, con conseguente liquidazione delle differenze economiche. Rimasta la diffida inevasa, i pensionati hanno adito la Corte dei conti, dolendosi del silenzio serbato dalle amministrazioni regionali.

A fondamento della domanda hanno invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, che ha dichiarato illegittimo l’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000, e il supposto parallelismo tra normativa statale e regionale in materia di trattamenti di quiescenza. Il Fondo e l’Assessorato regionale hanno eccepito la nullità e l’inammissibilità del ricorso, oltre al difetto di giurisdizione e all’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Applicando il criterio del petitum sostanziale desunto dall’art. 386 cod. proc. civ., il bene della vita perseguito consiste nella riliquidazione del trattamento di quiescenza a carico dello Stato, materia sulla quale la giurisdizione della Corte dei conti è esclusiva.

Nel merito il ricorso è infondato. La Corte esclude che dalla sentenza del Giudice delle leggi possa estrarsi un principio erga omnes invocabile dai dipendenti regionali. La pronuncia costituzionale riguarda una disposizione rivolta a uno specifico comparto di dipendenti statali e non tocca la specificità della disciplina siciliana.

Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra i due ordinamenti. La materia della R.I.A. rientra nella potestà esclusiva del legislatore regionale ex art. 14, comma 1, lettera q), dello Statuto. L’armonizzazione con la disciplina statale è solo tendenziale e non ancora compiuta. La Corte richiama la propria costante giurisprudenza secondo cui la Regione ha disciplinato autonomamente l’istituto con la legge regionale n. 11/1988, fissando propri termini per l’applicazione transitoria del previgente meccanismo di classi e scatti.

Non si applicano pertanto nella Regione né l’art. 47 d.P.R. n. 266/1987, né il d.P.R. n. 44/1990, essendo il triennio 1988-1990 regolato dalla legge regionale n. 19/1991 e dal d.P.Reg. 30 gennaio 1993. Non è invocabile nemmeno l’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000, che ribadisce una situazione già definita in ambito statale e regolata parallelamente in quello regionale. La volontà del legislatore siciliano di fissare al 1° luglio 1990 l’attribuibilità degli incrementi legati al sistema degli scatti e delle classi conferma il congelamento delle posizioni.

La novità e la complessità delle questioni giustificano la compensazione delle spese. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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