Danno erariale da mancate notifiche e violazione del sinallagmatico (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 44 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che, per grave negligenza, ometta reiteratamente la notificazione dei verbali di contestazione di sanzioni amministrative pecuniarie affidati al suo ufficio risponde del danno erariale da mancata entrata, cristallizzatosi per effetto della decadenza dal potere sanzionatorio. La decadenza, derivante dalla scadenza dei termini di cui all’art. 14 legge n. 689/1981 e agli artt. 201 e ss. cod. strada, è causalmente riconducibile alla condotta omissiva del dipendente. Integra altresì danno da violazione del nesso sinallagmatico la sostanziale disattenzione degli obblighi di servizio, che distorce la prestazione dalle finalità istituzionali: il pregiudizio è quantificabile equitativamente in una quota della retribuzione percepita, da imputare a titolo di colpa grave.
Il Fatto
La Procura Regionale ha convenuto in giudizio il messo comunale di un ente locale per sentirlo condannare, a titolo di colpa grave, al risarcimento del pregiudizio erariale quantificato in complessivi euro 52.781,63. La condotta contestata riguarda il biennio 2019/2020 e si articola in due voci: la mancata notificazione di una cospicua serie di verbali di contestazione di violazioni amministrative, con conseguente decadenza, e il grave inadempimento degli obblighi lavorativi, da cui la violazione del vincolo sinallagmatico tra prestazione e retribuzione.
La notizia di danno è stata appresa a seguito della denuncia del Segretario comunale, seguita dall’irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso. Il procedimento penale per omissione di atti d’ufficio si è concluso con l’archiviazione, non essendo stata accertata alcuna diffida ad adempiere. Il convenuto non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione ha dato conto della regolare costituzione del contraddittorio, essendo stata la citazione notificata a mani del convenuto ai sensi dell’art. 42 dell’allegato n. 1 al D.Lgs. n. 174/2016, e ha dichiarato la contumacia ex art. 93 c.g.c..
Nel merito, la domanda risarcitoria è stata ritenuta parzialmente fondata. Quanto alla prima voce, la Corte ha ritenuto assodato che le mancate notificazioni hanno determinato la decadenza dal potere sanzionatorio, con diretta rilevanza causale della condotta omissiva. I verbali non notificati riguardavano in larga misura violazioni al codice della strada, oltre a due accertamenti IRPEF, due IMU e un accertamento TARI.
La decadenza è stata ricondotta alla scadenza dei termini fissati dall’art. 14 legge n. 689/1981 e dagli artt. 201 e ss. cod. strada; per gli accertamenti IRPEF e IMU, rispettivamente all’art. 20 D.Lgs. n. 472/1997 e all’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006. Il pregiudizio, quantificato dalla Procura in euro 25.097,06 per il 2019 ed euro 6.943,26 per il 2020, è stato confermato in euro 32.040,32, da imputare a condotta gravemente colposa e da ripartire tra tutte le amministrazioni danneggiate.
Quanto alla seconda voce, la Sezione ha richiamato il consolidato orientamento del Giudice contabile sul danno da violazione del nesso sinallagmatico, ravvisandone la sussistenza tutte le volte in cui l’attività lavorativa sia distorta dalle finalità istituzionali. Nel caso di specie il pregiudizio è stato ritenuto evidente e causalmente connesso al mancato svolgimento delle fondamentali attività intestate all’ufficio di messo comunale.
La Corte ha tuttavia ritenuto ragionevole limitare la quantificazione al 50% della retribuzione percepita, in assenza di un quadro più completo sulle assenze e sulle deviazioni comportamentali. Il danno è stato quindi riquantificato in euro 14.815,22, a danno dell’amministrazione di appartenenza. Sono stati riconosciuti sussistenti il rapporto di servizio, il nesso di causalità e l’elemento soggettivo della colpa grave. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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