Conto giudiziale compilato d’ufficio e discarico dell’agente contabile per carico non accertabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 146 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il compito del giudice contabile non si esaurisce nella verifica formale della resa, ma investe l’accertamento sostanziale del carico. Quando il conto è compilato d’ufficio dall’amministrazione, ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), cod. giust. cont., non è sufficiente l’avvenuta trasmissione alla Corte: occorre che l’adempimento sia stato preceduto dall’invito all’agente contabile a riconoscere e sottoscrivere il conto, a norma dell’art. 614, comma 1, lett. b), r.d. 23 maggio 1924, n. 827. Se, all’esito dell’istruttoria, il carico resta non accertabile, il conto deve essere approvato e l’agente contabile discaricato ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont., non potendosi imputare alcuna somma in difetto di prova della riscossione o del mancato versamento.
Il Fatto
Il Capo Area risorse finanziarie del Comune di Bologna ha depositato presso la Sezione giurisdizionale regionale il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno a carico dei clienti di una struttura ricettiva, per l’esercizio 2020. Il conto è stato compilato d’ufficio e sottoscritto dallo stesso funzionario, poiché l’agente contabile non aveva ottemperato all’invito, ed è stato depositato oltre il termine di cui all’art. 139 cod. giust. cont. Dopo una prima parificazione interna, l’atto è stato parificato con determina del Direttore generale, in ossequio al principio di alterità.
Il conto, non firmato dall’agente contabile, non evidenziava alcuna somma riscossa né versata: si trattava di un conto “a zero”. La Procura regionale, nelle proprie conclusioni, ha rilevato che l’amministrazione non aveva rispettato il disposto dell’art. 614, comma 1, lett. b), r.d. n. 827/1924 e che i riscontri effettuati non erano esaustivi, perché provavano solo l’assenza di versamenti, non l’assenza di riscossioni. La Sezione, con ordinanza, ha rimesso gli atti al magistrato istruttore per completare l’accertamento del carico.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica centrale riguarda il corretto esercizio del potere di approvazione del conto compilato d’ufficio e le condizioni alle quali può disporsi il discarico dell’agente contabile. Il Collegio muove dall’art. 147, comma 3, lett. a), cod. giust. cont., che impone la fissazione dell’udienza per i conti compilati d’ufficio quando, al termine della gestione, essi non siano stati depositati.
La Sezione ha ritenuto necessario un supplemento istruttorio per accertare l’effettivo carico del conto e per garantire all’agente contabile la possibilità di riconoscerlo e sottoscriverlo. L’istruttoria integrativa ha consentito di verificare, tramite il servizio telematico di registrazione delle presenze, che nell’anno 2020 nessuna presenza è stata registrata nella struttura ricettiva. È così emersa l’impossibilità di accertare il carico del conto giudiziale.
Il Collegio sottolinea di aver comunque dato esecuzione all’art. 614, comma 1, lett. b), r.d. n. 827/1924: l’amministrazione ha notificato all’agente contabile un sollecito a riconoscere e sottoscrivere il conto già compilato e depositato d’ufficio. Tale adempimento ha assolto la funzione di favorire l’assunzione di responsabilità dell’agente rispetto ai dati esposti.
Su queste basi, in adesione alle conclusioni della Procura regionale, la Sezione ha approvato il conto e ha disposto il discarico dell’agente contabile, ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont. Non è luogo a pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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