Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 240 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti l’istituto della cessazione della materia del contendere, pur in assenza di disposizione espressa nel codice di giustizia contabile, trova applicazione in virtù del rinvio dinamico di cui all’art. 7 c.g.c. e dei principi generali dell’ordinamento. Esso presuppone la sopravvenuta eliminazione di ogni posizione di contrasto tra le parti e la carenza successiva dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che deve sussistere fino alla pronuncia conclusiva del processo. Il soddisfacimento della pretesa in corso di causa, ancorché intervenuto dopo più udienze, determina la cessazione della materia del contendere. La condanna alle spese fondata sulla soccombenza virtuale postula una chiara ed inequivoca responsabilità sostanziale della parte che ha originato il giudizio e non ricorre quando il ritardo sia riconducibile al fisiologico coordinamento tra amministrazioni e alla tempistica delle attività medico-legali.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente pubblico, aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria per un’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascritta alla Tabella A, categoria minima, annessa al d.P.R. n. 834/1981. La domanda risaliva al 30 aprile 2021. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente aveva notificato una diffida a provvedere e, formatosi il silenzio-rifiuto, aveva depositato ricorso l’11 settembre 2023 davanti alla Corte dei conti, chiedendo la condanna solidale dell’INPS e del Ministero dell’Interno alla liquidazione della prestazione, con i ratei maturati e maturandi e gli accessori di legge.

Nel corso del giudizio l’INPS aveva rappresentato di aver avviato le attività istruttorie e si era impegnato alla corresponsione del trattamento, mentre il Ministero dell’Interno aveva trasmesso gli atti necessari alla definizione del procedimento. Entrambi i resistenti avevano chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente si era opposto, rilevando il perdurante inadempimento e chiedendo, in caso di definizione, la condanna dell’ente alle spese in base al principio della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti processuali della cessazione della materia del contendere. Ha richiamato la giurisprudenza conforme della Cassazione (Cass., n. 13112 del 2004) e il principio secondo cui l’interesse ad agire deve permanere fino alla pronuncia che conclude il processo, ai sensi dell’art. 100 c.p.c..

La Corte ha poi ricostruito il fondamento dell’istituto nel processo contabile, assente una disposizione espressa nel codice di giustizia contabile. Il rinvio di cui all’art. 7 c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile e l’elaborazione giurisprudenziale, contabile e di legittimità, consentono di qualificare la cessazione della materia del contendere come modalità atipica di definizione della causa, che richiede la sopravvenienza di fatti idonei a eliminare ogni ragione di contrasto.

Nel caso concreto, alla data dell’udienza la pretesa risultava soddisfatta: l’INPS aveva depositato il prospetto attestante la liquidazione degli arretrati e l’aggiornamento del trattamento pensionistico, con decorrenza economica fissata al 1° maggio 2021, in conformità alla domanda. Il soddisfacimento, benché intervenuto solo in corso di causa e dopo più udienze, è stato ritenuto sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese, il Giudice ha rilevato che per le cause previdenziali opera il principio di gratuità posto dall’art. 10 della legge n. 533/1973. Sulla richiesta di condanna alle spese per soccombenza virtuale, la Corte ha escluso che l’INPS abbia tenuto una condotta di resistenza ingiustificata o negligente: l’ente ha potuto liquidare la prestazione solo dopo la ricezione degli atti medico-legali dai soggetti competenti, trasmessi dopo il deposito del ricorso. La dilatazione temporale è stata ricondotta al fisiologico svolgimento del procedimento amministrativo e alla tempistica delle attività medico-legali. La soccombenza virtuale, ha precisato il Giudice, postula una chiara ed inequivoca responsabilità sostanziale della parte che ha dato origine al giudizio. Le spese di lite sono state pertanto integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 7 c.p.c.

Tutte le 55 sentenze sull'art. 7 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *