Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 881 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., assicura l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza dell’autorità giudiziaria ordinaria con efficacia di titolo esecutivo. Esso non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalla legge. L’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, restando l’esatta misura di capitale e interessi verificabile secondo i parametri del titolo e degli artt. 1283 e ss. cod. civ. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, l’azione di ottemperanza è ammissibile e il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 500,00 annui a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre spese legali distratte ai difensori antistatari. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione.
Non avendo il Ministero adempiuto, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non risulta adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale ribadisce che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che i conteggi prodotti dalla creditrice non sono vincolanti per l’Amministrazione: l’esatta misura di capitale residuo e interessi, quanto a importo e decorrenza, va verificata secondo i parametri del titolo e degli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna pecuniaria prima dell’avvio dell’azione esecutiva.
Il ricorso va pertanto accolto, dichiarandosi l’inottemperanza e assegnandosi all’Ente un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti indicati. La richiesta di penalità di mora è invece rigettata, risultando la misura manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione resistente, liquidate in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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