Inammissibilità oggettiva del parere per natura concreta e litigiosa del quesito (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 7 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ha natura “collaborativa” e deve avere ad oggetto fattispecie astratte e generali in materia di contabilità pubblica, non fatti gestionali specifici. È oggettivamente inammissibile, pur se soggettivamente ammissibile e rientrante nella nozione di contabilità pubblica, la richiesta di parere che involga valutazioni sulla concreta attività gestionale ed amministrativa dell’Ente istante e concerna un caso concreto e dichiaratamente litigioso, poiché finalizzata non a ottenere un parere interpretativo ma una “decisione” sulla fondatezza della pretesa vantata da un terzo.
Il Fatto
Con nota del 2 dicembre 2025, il Sindaco di un Comune molisano ha avanzato richiesta di parere ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, rappresentando che una società a totale partecipazione pubblica aveva chiesto il rimborso dei permessi retributivi ex art. 80 TUEL per un determinato periodo, in relazione al servizio prestato dal Sindaco stesso. Il Comune riteneva il rimborso non dovuto e paventava, in caso di pagamento, una possibile responsabilità per danno erariale.
La Motivazione della Corte
La Sezione regionale di controllo per il Molise ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, ricordando che l’attività consultiva si inserisce nell’alveo del controllo “collaborativo” finalizzato ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica, in raccordo con il comma 7 dell’art. 7, legge n. 131/2003 e con il principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è stata ritenuta ammissibile: secondo la consolidata giurisprudenza contabile, la legittimazione a richiedere il parere spetta all’organo politico di vertice dell’Ente, quale il Sindaco.
Quanto all’ammissibilità oggettiva, la Sezione ha osservato che la richiesta, sebbene rientrante nel concetto di “contabilità pubblica”, non riguardava una fattispecie astratta ma un caso concreto e dichiaratamente “litigioso”, coinvolgente la pretesa restitutoria di una società pubblica. In tali termini, il quesito sottendeva valutazioni specifiche sulla concreta attività gestionale ed amministrativa, di esclusiva competenza dell’Ente istante, risultando finalizzato a ottenere, più che un parere, una vera e propria decisione.
Richiamando i consolidati orientamenti per cui la funzione consultiva non può trattare fatti gestionali specifici né interferire con le funzioni riservate ad altre magistrature o alla stessa Corte (cfr. SS.RR. n. 54/2010, Sez. Aut. n. 9/QMIG del 2022, SRCMAR/21/2012/PAR), la Sezione ha dichiarato la richiesta oggettivamente inammissibile, nonostante l’esistenza di precedenti pareri resi in casi consimili afferenti all’applicazione dell’art. 80 TUEL: la formulazione specifica del quesito ne ha infatti determinato la declaratoria di inammissibilità.
Nota della Redazione
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