Inerzia del Ministero dopo centoventi giorni integra inottemperanza al giudicato (TAR Lazio n. 5964 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità sull’an e sul quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione integra gli estremi della inottemperanza. Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin da ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, senza necessità di un separato incidente, e può rigettare la domanda di penalità di mora, cui potrà provvedersi in caso di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha agito innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Tivoli n. 772/2025, che aveva riconosciuto il suo diritto all’accredito sulla Carta elettronica del docente dell’importo di € 500,00 per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, per complessivi € 3.000,00. Nonostante il passaggio in giudicato e la rituale notificazione della sentenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni, determinando la necessità di instaurare il giudizio di ottemperanza. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato e vertendo su un provvedimento giurisdizionale definitivo, e sussistente la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito, il ricorso è fondato: è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione e l’amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento né fornito giustificazioni per l’inerzia serbata.

La Corte richiama la giurisprudenza consolidata, secondo cui l’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica della corretta attuazione del giudicato ex art. 34, comma 1, lett. e) e art. 112, comma 1, c.p.a. L’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di conformarsi al dictum giudiziale, essendo il comportamento omissivo lesivo dell’utilitas giuridica riconosciuta al ricorrente dalla sentenza passata in giudicato.

Il Collegio accoglie il ricorso e ordina all’amministrazione di dare esatta esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin da ora, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, il Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà nel termine di ulteriori 60 giorni.

Il Collegio rigetta invece la domanda di condanna al pagamento delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo non sussistenti allo stato i presupposti, con possibilità di provvedervi successivamente in caso di perdurante inottemperanza. Da ultimo, dispone la segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV, stante la criticità sistemica dovuta all’inerzia persistente dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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