Ingresso in Italia con nulla osta legittimo, il diniego di permesso di soggiorno va riesaminato (TAR Abruzzo n. 105 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce vizio del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno il diniego fondato esclusivamente su carenze documentali o sul difetto dei requisiti in capo al datore di lavoro, laddove l’Amministrazione non si sia espressamente confrontata con la posizione soggettiva del lavoratore straniero, entrato regolarmente nel territorio nazionale sulla base di un nulla osta legittimamente rilasciato e non risulti gravato da alcuna condotta irregolare o in mala fede. La valutazione amministrativa deve considerare, in coerenza con i principi di proporzionalità e buon andamento, la possibilità di soluzioni alternative previste dall’ordinamento, ivi inclusa l’emissione di titoli di soggiorno di diversa natura, idonee a prevenire conseguenze irreversibili sulla posizione del richiedente.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal diniego opposto dall’Amministrazione alla domanda di permesso di soggiorno presentata da un lavoratore straniero, il quale aveva fatto ingresso nel territorio nazionale al termine di una procedura culminata con il rilascio di un nulla osta.
Il procedimento, sviluppatosi attraverso molteplici fasi istruttorie e interlocuzioni con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, si era concluso con il provvedimento di rigetto impugnato, fondato su carenze documentali e sul difetto dei requisiti in capo ai soggetti datoriali coinvolti. Avverso tale determinazione e gli atti presupposti, il ricorrente ha proposto ricorso, chiedendo la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto la domanda meritevole di accoglimento nei limiti del riesame. Pur riconoscendo che il procedimento si era articolato in una pluralità di fasi istruttorie culminate nel diniego, il Collegio ha osservato che le risultanze richiamate dall’Amministrazione non esauriscono il perimetro della valutazione dovuta, avuto riguardo alla posizione soggettiva del lavoratore straniero.
In particolare, è emerso che il ricorrente aveva fatto ingresso in Italia sulla base di un nulla osta legittimamente rilasciato e aveva intrapreso l’attività lavorativa in assenza di elementi che ne attestino una condotta irregolare o in mala fede. Tali circostanze imponevano all’Amministrazione un esame che andasse oltre le mere risultanze documentali relative ai requisiti datoriali.
Il provvedimento impugnato, pur dando conto delle ragioni ostative, non si soffermava in modo espresso e puntuale sulla possibilità di soluzioni alternative previste dall’ordinamento, idonee a evitare conseguenze irreversibili sulla posizione del ricorrente. Il Tribunale ha richiamato, in tal senso, la necessità di valutare il rilascio di titoli di soggiorno di diversa natura, in coerenza con i principi di proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Ritenendo che l’interesse pubblico potesse essere adeguatamente tutelato mediante la sospensione degli effetti del provvedimento ai soli fini di un nuovo esame, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione dell’atto impugnato e fissando l’udienza pubblica di merito. Le spese della fase sono state compensate, ricorrendo giusti motivi.
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Nota della Redazione
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