Responsabilità erariale solidale per fondi PNRR non rendicontati (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 135 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto privato che ottenga un finanziamento agevolato a valere su risorse PNRR assume la veste di centro di spesa e di compartecipe dell’azione amministrativa, con la conseguenza che la sua condotta è attratta alla giurisdizione della Corte dei conti. La mancata realizzazione del programma finanziato e l’omessa rendicontazione delle spese costituiscono inadempimento degli obblighi convenzionali e integrano gli elementi della responsabilità amministrativo-erariale: danno patrimoniale economicamente valutabile, condotta dolosa, nesso di causalità. Alla responsabilità della società percettrice si affianca, in via solidale, quella dell’amministratore unico e legale rappresentante, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, della l. n. 20/1994, ogni volta che dai comportamenti dell’organo sia derivata la distrazione dei fondi dal fine pubblico cui erano preordinati.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha citato in giudizio una società a responsabilità limitata e il suo amministratore unico, chiedendone la condanna solidale al risarcimento di un danno erariale di 150.000 euro. La contestazione riguardava la violazione degli obblighi normativi e convenzionali assunti per ottenere un finanziamento a tasso agevolato concesso su risorse del PNRR, Misura 1 – Componente 2 – Investimento 5, linea progettuale di rifinanziamento del Fondo 394/1981 per lo sviluppo del commercio elettronico delle PMI sui mercati esteri.

La società, con domanda del 25.11.2021, aveva richiesto 300.000 euro per realizzare una piattaforma e un’App di commercio elettronico, allegando un contratto con una società fornitrice che, secondo le dichiarazioni del suo amministratore, non aveva mai avuto esecuzione. Ammessa al finanziamento con atto del 31.1.2022, la società aveva ricevuto l’anticipo di 150.000 euro; non avendo realizzato il progetto né inviato la rendicontazione, aveva subito la revoca del finanziamento con richiesta di restituzione. I convenuti non si sono costituiti e non hanno depositato deduzioni in fase preprocessuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la contumacia dei convenuti, non costituitisi nonostante la rituale notifica dell’atto di citazione. Ha poi ribadito la propria giurisdizione, osservando che l’erogazione di risorse pubbliche a favore di soggetti privati per la realizzazione di un programma dell’amministrazione determina un collegamento funzionale tra percettore e pubblica amministrazione. Il privato assume così il ruolo di centro di spesa, con la conseguenza che opera il rapporto di servizio e la fattispecie rientra nell’area della responsabilità per danno erariale. A sostegno richiama Sezioni Unite n. 22114 del 2014 e Sezioni Unite n. 9846 del 2011.

Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina del fondo istituito dalla legge n. 394/1981, destinato a finanziamenti a tasso agevolato per programmi di penetrazione commerciale all’estero, e il ruolo della Simest quale organismo preposto alla valutazione delle domande. Ha richiamato l’art. 6 delle condizioni generali di accesso, che impone all’impresa beneficiaria di rendicontare le spese mediante copia delle fatture, dei documenti bancari con la causale di tracciabilità PNRR e delle dichiarazioni dei fornitori.

Dagli atti è risultato che la società non ha mai realizzato il progetto finanziato né ha presentato la rendicontazione, con evidente inadempimento degli obblighi assunti, e che il contratto con la società fornitrice non ha mai avuto esecuzione. Il Collegio ha quindi ravvisato tutti gli elementi tipici della responsabilità amministrativo-erariale: il danno patrimoniale economicamente valutabile, la condotta connotata da dolo e il nesso di causalità, richiamando propri precedenti in termini.

La Corte ha qualificato la condotta come scientemente illegittima, caratterizzata dallo sviamento dalla finalità del programma di finanziamento, e ha ravvisato la consapevolezza di arrecare danno all’Erario mediante l’indebita percezione di contributi pubblici, elemento confermato dall’irreperibilità del rappresentante dopo la ricezione delle somme. Quanto alla posizione dell’amministratore, alla responsabilità della società percettrice si affianca quella solidale dell’amministratore unico ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, della l. n. 20/1994, quando dai suoi comportamenti sia derivata la distrazione dei fondi dal fine pubblico. La Corte ha infine accolto la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento di 150.000 euro, oltre rivalutazione e interessi legali dalla pubblicazione fino al soddisfo, con spese di giustizia a carico dei soccombenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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