Appellabilità della sentenza ex art. 131-bis con condanna civile e questione di costituzionalità (Cass. pen. Sez. Un. n. 28647/2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dichiara l’imputato non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto, pur quando contenga la condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile, conserva natura di sentenza di proscioglimento e rimane, pertanto, soggetta al regime di inappellabilità previsto dall’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. per le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena alternativa, non essendo l’imputato legittimato a proporre appello, ma solo ricorso per cassazione.
Le peculiarità della pronuncia ex art. 131-bis cod. pen. (efficacia di giudicato ex art. 651-bis cod. proc. pen., iscrizione nel casellario giudiziale, possibilità di condanna civile) non ne modificano la natura di sentenza di proscioglimento, in quanto tali effetti rappresentano conseguenze che l’ordinamento ricollega a una pronuncia di proscioglimento caratterizzata da una particolare struttura, ma non incidono sulla qualificazione che il legislatore le attribuisce agli effetti penali.
L’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. individua quale criterio discretivo esclusivamente la natura della pronuncia e la cornice edittale del reato, e non contempla alcuna distinzione fondata sul contenuto della decisione, né attribuisce rilievo alla presenza delle statuizioni civili, sicché il riconoscimento dell’appellabilità della sentenza richiederebbe un intervento manipolativo non consentito in via interpretativa.
Il sistema delle impugnazioni presenta un’obiettiva asimmetria tra il potere di proporre appello, ai fini della responsabilità civile, assicurato alla parte civile (ex art. 576 cod. proc. pen.) e il potere di impugnazione riconosciuto all’imputato, limitato al ricorso per cassazione, laddove la parte civile può ottenere un riesame di merito delle statuizioni civili, mentre l’imputato, pur contestando il medesimo accertamento posto a fondamento della condanna risarcitoria, resta limitato al solo ricorso per cassazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 5 dicembre 2024, dichiarava l’imputato non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per il reato di diffamazione aggravata (art. 595, commi 2 e 3, in relazione agli artt. 57 e 596-bis cod. pen.), ritenendo accertati il fatto e la responsabilità, ma ravvisando i presupposti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Contestualmente, ai sensi dell’art. 538 cod. proc. pen., condannava l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidando una provvisionale di euro 12.000,00.
Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva appello, deducendo quattro motivi di censura (violazione dell’obbligo di controllo editoriale, travisamento della prova, vizi di motivazione sull’elemento soggettivo, e critica alle statuizioni civili). Il Presidente della Corte d’appello di Bologna, ritenendo applicabile l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., qualificava l’impugnazione come ricorso per cassazione e ne disponeva la trasmissione a questa Corte. La Quinta Sezione penale, ravvisando un contrasto interpretativo sulla appellabilità della sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. con contestuale condanna civile, rimetteva la questione alle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno risolto il contrasto interpretativo, enunciando il principio di diritto per cui la sentenza ex art. 131-bis cod. pen., anche se contiene la condanna al risarcimento del danno, conserva natura di sentenza di proscioglimento e, per i reati puniti con pena alternativa, è soggetta al regime di inappellabilità previsto dall’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. La Corte ha escluso che le peculiarità della pronuncia (efficacia di giudicato ex art. 651-bis cod. proc. pen., iscrizione nel casellario giudiziale) possano mutarne la natura, poiché tali effetti sono conseguenze di una pronuncia di proscioglimento caratterizzata da una particolare struttura, ma non incidono sulla qualificazione agli effetti penali. Il dato testuale e sistematico è univoco: l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. non distingue tra le varie tipologie di proscioglimento né attribuisce rilievo alla presenza di statuizioni civili.
La Corte ha tuttavia riconosciuto l’esistenza di una seria asimmetria nel sistema delle impugnazioni: la parte civile, ex art. 576 cod. proc. pen., può proporre appello, ai soli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento, mentre l’imputato, in relazione alla medesima sentenza, può proporre solo ricorso per cassazione, con la conseguenza che la parte civile può ottenere un riesame di merito delle statuizioni civili, mentre l’imputato, pur contestando il medesimo accertamento di responsabilità posto a fondamento della condanna risarcitoria, resta limitato al solo giudizio di legittimità.
Ritenendo tale asimmetria non sanabile in via interpretativa, in quanto il riconoscimento dell’appellabilità della sentenza richiederebbe un intervento manipolativo dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., le Sezioni Unite hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU), nella parte in cui non consente all’imputato di proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa che lo abbia contestualmente condannato alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile. La Corte ha quindi sospeso il giudizio e disposto l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
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