Errore di fatto nel giudizio di legittimità esclude errori di diritto (Cass. pen. Sez. 6 n. 3741 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., consiste esclusivamente in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, connotato dall’influenza decisiva esercitata sul processo formativo della volontà. Qualora la causa dell’errore non sia identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di diritto, come tale estraneo all’orizzonte del rimedio. È pertanto inammissibile il ricorso straordinario che censuri l’interpretazione giurisprudenziale applicata, la motivazione adottata o la valutazione dei giudici di merito ritenuta corretta dalla Corte, prospettando come errori di fatto quelli che sono, in realtà, errori di diritto.
Il Fatto
Il difensore e procuratore speciale di due imputati ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza con cui la Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Milano. Il giudice di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione per alcuni reati tributari, escluso l’aggravante per il reato di autoriciclaggio e rideterminato la pena per entrambi gli imputati, revocando la confisca per le annualità prescritte.
Con il rimedio straordinario la difesa ha dedotto un presunto errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità. Il primo motivo riguardava l’applicabilità del meccanismo della reverse charge alle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e il principio di irretroattività. Il secondo motivo concerneva l’affermazione di responsabilità per il reato di autoriciclaggio, contestando che il traffico illecito di rifiuti fosse stato considerato uno dei reati presupposto.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha ricordato che l’errore di fatto, oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, con influenza decisiva sulla formazione della volontà della Corte. Quando la causa dell’errore non è identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha contenuto valutativo, si versa in un errore di giudizio, escluso dal perimetro del rimedio straordinario. La Corte ha richiamato i propri precedenti: Sez. U. n. 37505 del 2011, Corsini e Sez. U. n. 18651 del 2015, Moroni, ribaditi da ultimo da Sez. U. n. 9788 del 2025, Annunziata.
Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la censura era diretta a contestare l’interpretazione giurisprudenziale sfavorevole e il principio di diritto applicato, nonché la motivazione con cui era stata esclusa la natura di novum dell’orientamento delle Sezioni Unite civili. I ricorrenti hanno contrapposto una diversa lettura dei precedenti, evidenziandone l’erroneità o la non pertinenza: si tratta di errori interpretativi e applicativi, non di un errore di fatto. La valutazione espressa dalla Corte sulla prevedibilità dell’orientamento e sulla riferibilità alla fattispecie integra, infatti, un tipico errore di diritto.
Analoga conclusione è stata raggiunta per il secondo motivo. La Corte ha osservato che la doglianza contestava la valutazione che aveva ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito, i quali avevano accertato il concorso degli imputati nel delitto di traffico illecito di rifiuti e il loro contributo all’autoriciclaggio commesso da un terzo, con la creazione di una provvista illecita trasferita su conti esteri e retrocessa dopo essere stata ripulita. La ricostruzione era stata giudicata immune da illogicità e travisamenti: anche in questo caso, la censura investiva un profilo valutativo che non può giustificare il ricorso al rimedio straordinario. La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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