Manomissione del contachilometri integra la truffa contrattuale (Cass. pen. Sez. II n. 12425 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La manomissione del contachilometri di un veicolo offerto in vendita costituisce tipico artificio e raggiro integrante gli estremi della truffa contrattuale, poiché l’indicazione del chilometraggio percorso si riferisce alla vetustà dell’intero corpo vettura e non alla sola parte meccanica sostituita. La falsa rappresentazione delle condizioni del mezzo, idonea a indurre l’acquirente alla stipula del contratto, è sorretta da precostituito intento fraudolento e integra il dolo di legge. La statuizione pronunciata in sede penale in materia di concessione e quantificazione della provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, insuscettibile di passare in giudicato.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Roma, ha dichiarato il ricorrente responsabile agli effetti civili del reato di cui all’art. 640 cod. pen. per aver offerto in vendita un furgone indicando un chilometraggio percorso enormemente inferiore a quello effettivo.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: la veridicità del dato sui chilometri, da ricondurre alla sostituzione del motore e della componentistica; la quantificazione della provvisionale; l’insussistenza del dolo, avendo egli acconsentito alla risoluzione del contratto senza sapere della riparazione nel frattempo eseguita.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo e il terzo motivo non sono consentiti, perché rivolti a sollecitare una nuova ponderazione del materiale probatorio a fronte di una motivazione in punto di fatto priva di contraddittorietà o illogicità e pertanto impermeabile allo scrutinio di legittimità.
I giudici di appello hanno ricostruito la vicenda accertando la condotta truffaldina, consistita nell’offerta in vendita di un furgone con indicazione di un chilometraggio enormemente inferiore a quello effettivo, così fornendo all’aspirante acquirente una falsa rappresentazione delle condizioni del veicolo, tale da indurlo a stipulare il contratto.
Sussiste dunque il contestato artificio, quale espediente con cui l’agente, alterando la realtà esterna, crea nella vittima una falsa rappresentazione della medesima traendola in inganno: il classico comportamento attivo, la cd. mise en scène (Sez. 2 n. 46209 del 03.10.2023). Nello stesso senso la Corte richiama Sez. F n. 35842 del 22.08.2023, secondo cui la manomissione del contachilometri costituisce tipico artificio e raggiro integrante gli estremi della truffa contrattuale, essendo stato consegnato un mezzo con caratteristiche differenti.
La tesi difensiva, incentrata sulla veridicità e non decettività del dato sui chilometri percorsi, è stata argomentatamente disattesa, rilevando come l’indicazione dovesse riferirsi alla vetustà dell’intero corpo vettura e come, già subito dopo l’acquisto, il mezzo avesse subito un guasto ricondotto anche all’inidoneità di un componente del blocco motore. Da tale ricostruzione è stata tratta, non illogicamente, la sussistenza del dolo, senza dare rilievo al carteggio intervenuto tra le parti prima della querela.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 2 n. 44859 del 17.10.2019; Sez. 2 n. 43886 del 26.04.2019).
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di legittimità.
Nota della Redazione
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