La regalia e la rimodulazione tariffaria provano il ruolo di promotore (Cass. pen. Sez. 1 n. 6509 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La partecipazione a un’associazione di tipo mafioso può essere utilmente desunta da condotte che, pur non integrando di per sé reati-fine commessi nel periodo di contestazione, rivelino un pieno e stabile inserimento dell’affiliato nel sodalizio. Costituiscono indicatori fattuali qualificanti la partecipazione alla trattazione di questioni economiche in posizione di vertice, la riscossione di dazioni di denaro imposte ad altri soggetti e la manifestazione di un potere decisionale autonomo, come l’imposizione di aumenti tariffari. Per il riconoscimento della qualifica di promotore e organizzatore, il giudice può legittimamente valorizzare anche le dichiarazioni spontanee di altri sodali che attribuiscano all’imputato la riconducibilità delle iniziative criminose del gruppo, nonché la continuità del ruolo verticistico accertato in un periodo successivo, se le prove raccolte ne dimostrino l’esercizio anche nel periodo precedente. L’aggravante della agevolazione mafiosa sussiste quando la condotta, pur ispirata da finalità ritorsive personali, sia oggettivamente idonea a rafforzare il potere del sodalizio sul territorio, facendo valere il suo potere repressivo. Inoltre, nel giudizio di cassazione con trattazione orale, la parte civile che non sia comparsa in udienza limitandosi al deposito di memoria non ha diritto alla rifusione delle spese, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 27727 del 2024.

Il Fatto

Con sentenza del 16/01/2025, la Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare che aveva dichiarato l’imputato responsabile di associazione di stampo mafioso in qualità di promotore e organizzatore, aggravata dall’armamento, nonché di danneggiamento e detenzione illegale di arma da fuoco, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento alla valutazione delle intercettazioni poste a fondamento della responsabilità e al riconoscimento del ruolo di vertice, eccependo altresì l’eccentricità temporale dei reati-fine. Il ricorrente lamentava l’insufficienza motivazionale in ordine alla corretta identificazione e al riconoscimento dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa nei reati di danneggiamento e detenzione dell’arma.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, rigettandolo. In particolare, ha escluso la dedotta eccentricità temporale dei reati-fine, osservando che le conversazioni intercettate nello studio del commercialista e quella del 20 aprile 2018, sebbene riferibili a un periodo successivo, offrivano conferma dell’intraneità associativa del soggetto con riferimento ad attività poste in essere anche nel periodo antecedente al 2014, non coperto da giudicato. La Corte territoriale aveva correttamente valorizzato il tenore della conversazione in cui i sodali temevano conseguenze per le attività associative svolte dal prevenuto “da cinque anni a questa parte”, riconducendo al medesimo ogni iniziativa criminosa del gruppo.

Quanto al ruolo di promotore e organizzatore, i giudici di legittimità hanno condiviso l’iter argomentativo della sentenza impugnata che, sulla base delle intercettazioni, aveva desunto la posizione di vertice dell’imputato. Questi, con l’ultima parola spettante in via esclusiva, interveniva nella gestione degli affari del sodalizio, imponendo aumenti tariffari all’imprenditore e ricevendo promesse di “regalie” per le festività. Tale potere decisionale, esercitato senza la partecipazione degli interessati diretti alla trattativa, è stato ritenuto elemento illuminante per collocare l’imputato tra i vertici decisionali della cosca. La Corte ha inoltre osservato la coerenza di tale ruolo con la posizione verticistica accertata in un successivo procedimento, la cui irrevocabilità non escludeva la valutazione di elementi probatori autonomi relativi al periodo precedente.

Con riferimento al concorso nel reato di danneggiamento, la Suprema Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la ricostruzione della Corte territoriale fondata sulle ammissioni dell’autore materiale e sulle intercettazioni in cui la vittima indicava il soprannome “u pecureia” quale ramo di appartenenza dell’imputato. Parimenti corretta è stata giudicata la sussistenza dell’aggravante mafiosa, essendo la condotta ritorsiva diretta a rafforzare il potere del sodalizio sul territorio, nonché il riconoscimento della responsabilità per la detenzione dell’arma, con l’aggravante dell’agevolazione, attesa la destinazione dell’arma alla disponibilità della cosca e la sua estraneità a un interesse personale dell’imputato.

Infine, la Corte ha escluso la condanna del ricorrente al rimborso delle spese in favore delle parti civili, le quali, nonostante la trattazione orale, non erano comparse in udienza limitandosi al deposito telematico di conclusioni scritte. La decisione, conforme al principio delle Sezioni Unite n. 27727 del 2024, è stata assunta ex art. 616 cod. proc. pen., con condanna del ricorrente alle sole spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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