Inammissibili le censure sulla partecipazione all’associazione per narcotraffico (Cass. pen. Sez. IV n. 30481 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione può riguardare esclusivamente la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, restando estranea al sindacato di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito. Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 sono necessari un gruppo di almeno tre persone vincolate da un patto associativo avente ad oggetto una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, la disponibilità stabile di risorse umane e materiali e un apporto individuale apprezzabile e non episodico. La prova del vincolo permanente può desumersi da facta concludentia, quali i contatti continui, le basi logistiche e la serialità delle condotte. Lo stato di incensuratezza non è idoneo, da solo, a vincere la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame ha rigettato l’istanza di riesame del ricorrente, confermando integralmente l’ordinanza cautelare con cui il G.I.P. aveva applicato la custodia in carcere per il delitto associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen. e la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen..

Secondo la ricostruzione dei giudici del merito, il ricorrente avrebbe svolto un ruolo di rilievo nel sodalizio, fungendo da stretto collaboratore e uomo di fiducia del vertice, anche in ragione del vincolo di parentela che li univa, e curando la ricezione e lo smistamento dello stupefacente proveniente dalla Calabria presso la propria abitazione. Avverso l’ordinanza del riesame il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo incentrato sulla violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che, in tema di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica della violazione di specifiche norme di legge o della manifesta illogicità della motivazione, non potendo investire né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito sull’attendibilità delle fonti e sulla concludenza dei dati probatori. Il Collegio richiama al riguardo un consolidato orientamento di legittimità, secondo cui è inammissibile la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice del merito. Quanto all’obbligo motivazionale dei giudici del riesame, si precisa che esso può ritenersi adempiuto anche mediante il richiamo per relationem alle argomentazioni del provvedimento impugnato, salvo che le deduzioni difensive siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio.

La Corte ricostruisce poi i criteri di configurabilità del delitto associativo, richiamando i tre elementi costitutivi elaborati dalla giurisprudenza: l’esistenza di un gruppo di almeno tre persone vincolate da un patto associativo, la disponibilità stabile di risorse umane e materiali e l’apporto individuale apprezzabile e non episodico. Il Collegio ribadisce che non è necessaria una complessa organizzazione, essendo sufficiente una struttura anche rudimentale, purché caratterizzata dalla stabilità del vincolo e dall’indeterminatezza del programma criminoso. La prova del vincolo permanente può essere desunta da facta concludentia, come i contatti continui, i viaggi per i rifornimenti, le basi logistiche e la divisione dei compiti.

Nel caso concreto, le censure difensive vengono ritenute volte a prospettare una lettura alternativa delle emergenze indiziarie, senza evidenziare alcun vizio di manifesta illogicità o travisamento della prova. L’assunto secondo cui l’ordinanza si fonderebbe sul solo rapporto di parentela non è condiviso: il convincimento dei giudici del riesame si basa su un complesso quadro probatorio, nel quale le dichiarazioni dei collaboratori costituiscono la cornice di contesto e le tessere centrali sono date da prove dirette e riscontri oggettivi.

Assume rilievo l’utilizzo sistematico dell’abitazione del ricorrente come base logistica per le operazioni di scarico dello stupefacente, con modalità operative standardizzate e serialmente ripetute. Parimenti significative sono la ricostruzione delle operazioni documentate dalla videosorveglianza, il sequestro di una rilevante somma di denaro ritenuta corrispettivo di una fornitura e le captazioni relative all’attesa di un carico di cocaina e all’arresto del corriere. La Corte ravvisa in tali elementi la corretta applicazione dei principi in materia di prova del vincolo associativo.

Quanto alle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rilevando come l’incensuratezza del ricorrente non sia di per sé sola idonea a vincere la presunzione legale di adeguatezza della custodia in carcere. La prognosi di pericolosità sociale, ancorata alla serialità delle condotte e al ruolo rivestito, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile in tutte le sue articolazioni, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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