Crisi di liquidità irrilevante nel reato di omessa dichiarazione (Cass. pen. Sez. III n. 1040 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di omessa presentazione della dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000 la condotta tipica consiste in un facere, ossia nella presentazione della dichiarazione alle scadenze previste, e non nel versamento di somme di danaro all’Erario. Ne consegue che la crisi di liquidità del contribuente non è idonea a escludere l’elemento soggettivo del reato, non potendo configurarsi alcuna causa di non punibilità correlata a una situazione finanziaria che il legislatore ha ritenuto rilevante solo per i reati di omesso versamento. La non punibilità introdotta dall’art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74/2000 è infatti circoscritta ai soli reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter, concernenti l’inadempimento di crediti erariali predeterminati nel quantum, e non è estensibile a inadempimenti di diversa natura. Il ragionevole dubbio non può fondarsi su ipotesi alternative prive di riscontro nelle risultanze processuali.
Il Fatto
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 6.5.2024, ha confermato la penale responsabilità dell’imputato, legale rappresentante di una società, per il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA relative agli anni 2013, 2014 e 2015, riducendo la pena dopo aver ritenuto estinta per prescrizione la condotta relativa all’anno 2012. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, deducendo l’insussistenza dell’elemento soggettivo per asserita mancanza di liquidità indotta dalla crisi economica, la sussistenza del ragionevole dubbio, il diniego delle attenuanti generiche e l’intervenuta prescrizione relativamente all’annualità 2013.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto ogni profilo. Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti reiterativi delle doglianze già proposte in appello, senza alcun confronto argomentativo con i rilievi della Corte distrettuale.
Il passaggio centrale riguarda la struttura della fattispecie. Il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000 non concerne l’omesso versamento di un’imposta, ma l’omessa presentazione delle dichiarazioni alle scadenze. Diventa quindi irrilevante invocare la mancanza di liquidità, perché la condotta punita è un facere e non il pagamento del debito erariale.
La Corte trae conferma dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, che all’art. 13, comma 3-bis, ha previsto la non punibilità per i soli reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter quando il fatto dipenda da cause non imputabili all’autore. La limitazione a tali fattispecie, relative a crediti predeterminati nel quantum, dimostra l’irrilevanza della crisi di liquidità rispetto a inadempimenti di natura diversa.
Quanto al ragionevole dubbio, la Corte ha osservato che le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, erano prive di qualsiasi riscontro processuale. Sul diniego delle attenuanti generiche, la motivazione dei giudici di merito ha valorizzato l’intensità del dolo desumibile dalla reiterazione delle condotte, in linea con il principio secondo cui il giudizio sull’art. 62-bis cod. pen. è di fatto e non è sindacabile in cassazione se congruo.
Infine, il motivo sulla prescrizione è stato ritenuto manifestamente infondato: il momento consumativo coincide con la scadenza del termine dilatorio di novanta giorni previsto dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, e nessuna prescrizione poteva ritenersi maturata. L’inammissibilità del ricorso preclude, in ogni caso, il computo prescrizionale maturato dopo la sentenza di appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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