Corriere stabile dello stupefacente partecipa all’associazione (Cass. pen. Sez. VI n. 27878 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il corriere che, con ruolo stabile e continuativo, movimenta sostanza stupefacente per conto del sodalizio, intrattiene un rapporto diretto e fiduciario con gli organizzatori e utilizza mezzi messi a disposizione dal gruppo partecipa al delitto di associazione finalizzata al narcotraffico, non essendo necessario che frequenti le basi logistiche o conosca l’intera struttura organizzativa. Ai fini del giudizio di legittimità, il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non quando sollecita una diversa valutazione del compendio indiziario. Il mero decorso del tempo non è sufficiente a superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, che richiede elementi concreti idonei a escludere le esigenze cautelari. È infine inammissibile, per difetto di interesse, la censura sulla sussistenza di singole aggravanti che non incidano sull’an o sul quomodo della misura.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato del delitto di partecipazione a un’associazione dedita al narcotraffico, operante nelle Marche e in altri territori, e dei reati fine di cui agli artt. 110 e 73 d.P.R. n. 309/1990, contestati per fatti commessi dal marzo all’aprile 2025, data dell’arresto.
Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 7 aprile 2026, ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata dal GIP presso una comunità terapeutica. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’insufficienza del quadro indiziario quanto alla partecipazione al sodalizio, il difetto delle esigenze cautelari e l’insussistenza delle aggravanti della transnazionalità e della disponibilità di armi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione dei poteri del giudice di legittimità: in tema di impugnazione delle misure cautelari, il ricorso è ammissibile solo per violazione di specifiche norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione, non quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o sollecita una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito, come affermato da Sez. 2 n. 31553 del 17.05.2017 e Sez. 6 n. 11194 dell’8.03.2012.
Sul primo motivo, il Tribunale ha valorizzato un quadro investigativo articolato — intercettazioni, servizi di osservazione, localizzazioni gps, analisi dei tabulati, dati estrapolati dagli smartphone e dichiarazioni riscontrate — idoneo a ricostruire sia i reati fine sia l’esistenza del sodalizio. Quanto al ricorrente, il Collegio del riesame ha evidenziato il suo stabile ruolo di corriere, l’arresto mentre trasportava circa venti chilogrammi di hashish e la contestazione di plurimi trasporti e consegne anteriori.
Determinanti sono stati il rapporto diretto e fiduciario con uno degli organizzatori, dal quale riceveva istruzioni operative e indicazioni sui punti di consegna, un’intercettazione video-ambientale da cui emergeva la ricezione di denaro in cambio di consegne di droga, e la disponibilità dell’autovettura messa a disposizione dal gruppo. Il Tribunale ha inoltre attribuito rilievo alla prospettiva di tutela legale offerta dal “capo” in cambio del silenzio, sintomo della consapevolezza di essere inserito in un’organizzazione strutturata, dotata di regole interne e capacità di protezione.
Il secondo motivo è infondato. Per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, superabile solo con elementi concreti, non con il mero decorso del tempo (Sez. 2 n. 24553 del 22.04.2024). Il Tribunale ha desunto il pericolo di reiterazione dalla perdurante partecipazione al sodalizio, dai contatti con vertici ancora operativi e dall’essere stato più volte rintracciato a bordo dell’autovettura fornita dal gruppo, nonostante la misura in atto.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo dichiara privo di interesse giuridicamente apprezzabile. Le aggravanti della disponibilità di armi e della transnazionalità non incidono sull’an o sul quomodo della cautela, poiché per il reato associativo la pena massima edittale consente comunque i termini di custodia applicati (Sez. Un. n. 26350 del 24.04.2002). Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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