Patteggiamento e motivi tassativi di cassazione ex art. 448 c.p.p (Cass. pen. Sez. 7 n. 9392 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità delle sentenze di patteggiamento ai soli motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La verifica dell’insussistenza di una causa di proscioglimento non rientra nel novero dei motivi tassativamente indicati.
Il Fatto
Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno applicava alla ricorrente, su richiesta delle parti, la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa per una pluralità di reati commessi nel periodo 2020/2021, con il rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’omessa valutazione, da parte del giudice, della sussistenza di una causa di immediato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. La difesa sosteneva che la prova del reato consisteva in alcune intercettazioni dalle quali non emergevano gravi indizi di colpevolezza e che mancava ogni accertamento circa la falsità delle domande di impiego presentate sulla base del decreto flussi del 2020.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La norma, introdotta dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, ha delineato un sistema di impugnazione di tipo tassativo, consentendo il ricorso per cassazione esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva invece censurato un vizio di motivazione relativo alla sussistenza o meno di una causa di proscioglimento. La Corte ha richiamato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca la violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza delle cause di proscioglimento, poiché la suddetta verifica non rientra nel novero dei motivi tassativamente indicati dal legislatore.
Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa, al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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