Periodo all’estero non custodiale non computato nella custodia cautelare (Cass. pen. Sez. 2 n. 19292 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il periodo di sottoposizione a una misura cautelare, diversa dalla detenzione in carcere, sofferto all’estero non può essere computato ai fini della decorrenza del termine massimo o di quello di fase della custodia cautelare in Italia, nel caso in cui la persona sia stata assoggettata a misure preventive che, in ragione del tipo, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione, non comportino una privazione della libertà equiparabile a quella imposta dai vincoli custodiali. L’art. 722 cod. proc. pen. è applicabile alla sola custodia cautelare in carcere, sicché il tempo trascorso all’estero in regime di libertà vigilata o con obblighi di presentazione non incide sulla durata massima della misura. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione evocata, non ravvisandosi alcuna lesione del principio di eguaglianza rispetto alle diverse situazioni giuridiche considerate.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 05/12/2025, ha confermato il provvedimento del Gip che aveva respinto l’istanza di revoca della custodia cautelare in carcere presentata nell’interesse di un soggetto dichiarato latitante.
Il ricorrente, trasferitosi a Dubai, era stato arrestato in esecuzione di una richiesta di estradizione e successivamente scarcerato dalle autorità locali, con applicazione di un divieto di espatrio e ritiro del passaporto. La difesa sosteneva che tale misura fosse equiparabile alla custodia in carcere e che, pertanto, i termini massimi di cui all’art. 303 cod. proc. pen. fossero decorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, rilevando la natura reiterativa delle censure proposte, prive di un effettivo confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva logicamente escluso l’equiparazione tra la misura applicata all’estero e la custodia cautelare in carcere.
Il giudice di legittimità ha ribadito il principio, già affermato in materia di mandato di arresto europeo, per cui il periodo trascorso all’estero non può essere computato se la misura applicata non comporta una privazione della libertà personale equiparabile alla detenzione. Nel caso di specie, la semplice imposizione di un divieto di espatrio non integra gli estremi di una misura custodiale, non essendo stata allegata né provata una restrizione della libertà tale da giustificare il computo del termine.
La Corte ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 722 cod. proc. pen., sottolineando la piena compatibilità della disciplina con i principi costituzionali. I motivi residui sono stati ritenuti assorbiti dalle considerazioni svolte.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.