Riliquidazione pensione militare con aliquota art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 308 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Al personale militare che abbia maturato un’anzianità contributiva superiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, e sia quindi titolare di pensione liquidata con il sistema retributivo, non si applica l’aliquota del 2,44 per cento annuo individuata dalle Sezioni riunite con le sentenze n. 1 e n. 12 del 2021. Trova invece applicazione l’aliquota prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, riservata al personale militare e non estensibile al personale civile. La riliquidazione conseguente dà diritto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, quest’ultima limitata all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, secondo il principio del cumulo parziale.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico applicando l’aliquota dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, prevista per il personale militare, in luogo di quella dell’art. 44 dello stesso testo unico applicata dal C.I.A.N. per il personale civile.
Dopo il rigetto dell’istanza amministrativa, il ricorrente ha adito la Corte dei conti. In via principale ha dedotto un’anzianità contributiva di sedici anni e tre mesi al 31 dicembre 1992; in via subordinata ha domandato l’applicazione della percentuale del 2,44 per cento annuo. Il resistente ha opposto che al 31 dicembre 1995 l’anzianità era di diciannove anni, dieci mesi e venti giorni, con conseguente esclusione dell’aliquota fissata dalle Sezioni riunite.
La Motivazione della Corte
La questione ruota attorno all’individuazione dell’aliquota applicabile alla pensione di un militare iscritto al sistema retributivo. Il ricorrente invocava la percentuale del 2,44 per cento annuo elaborata dalle Sezioni riunite n. 1 e n. 12 del 2021, ma la Corte rileva che tale aliquota presuppone un’anzianità inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995.
Nel caso esaminato il ricorrente vanta un’anzianità superiore a diciotto anni a quella data. Il dato è decisivo: la pensione risulta liquidata con il sistema retributivo e resta estranea all’ambito di applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento. Il richiamo alle pronunce delle Sezioni riunite non è quindi pertinente alla fattispecie.
La Corte richiama poi l’ulteriore indicazione contenuta nelle stesse sentenze delle Sezioni riunite: al personale militare non può applicarsi l’aliquota prevista per il personale civile. Ne deriva il superamento della liquidazione operata con l’art. 44 e l’applicazione dell’art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 1092/1973.
Il Collegio conforta la soluzione con il richiamo a un proprio precedente conforme, sent. n. 88/2025, e accoglie la domanda principale. Sui maggiori ratei riconosce gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo, applicando il principio del cumulo parziale affermato dalle Sezioni riunite con la pronuncia n. 10/2002.
Le competenze legali sono compensate, in considerazione della presenza di diversi orientamenti giurisprudenziali, con nulla per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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