Perequazione pensioni più elevate: estinzione parziale e rigetto (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 76 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La limitazione della perequazione automatica delle pensioni di importo più elevato, disposta dall’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 e riprodotta dall’art. 1, comma 135, legge n. 213/2023, non integra una decurtazione del trattamento ma un semplice raffreddamento del suo adeguamento all’inflazione. Non esiste nell’ordinamento un diritto quesito all’integrale rivalutazione, poiché la garanzia dell’art. 38, secondo comma, Cost. non impone l’adeguamento annuale integrale di ogni pensione e lascia al legislatore la discrezionalità sul quantum di tutela, nel bilanciamento con la sostenibilità finanziaria. La scelta di privilegiare i trattamenti più bassi supera lo scrutinio di non irragionevolezza. La proposizione di una questione di legittimità costituzionale nel giudizio pensionistico non integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario con le amministrazioni statali, trattandosi di causa scindibile, con conseguente estinzione parziale del processo limitata ai soggetti destinatari dell’ordine di rinnovo della notifica.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico superiore a quattro volte il minimo, ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto alla piena rivalutazione della pensione e la declaratoria di illegittimità della parziale perequazione introdotta dall’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022, applicata dall’INPS dal 1° gennaio 2023. Ha prospettato la violazione degli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., nonché del diritto dell’Unione Europea, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Il ricorso era stato notificato all’INPS e alle amministrazioni statali, ma non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato. Rilevata la nullità della notifica, il giudice ha fissato nuova udienza e termine perentorio di venti giorni per la rinnovazione. All’udienza successiva è stata constatata l’assenza di qualsiasi notifica nei confronti delle amministrazioni statali.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto esaminato il profilo processuale. Ai sensi dell’art. 11 R.D. n. 1611/1933, la notifica degli atti introduttivi in cui sia resistente un’amministrazione statale deve essere eseguita presso l’Avvocatura distrettuale, a pena di nullità rilevabile d’ufficio. Poiché l’ordine di rinnovazione non è stato eseguito, ha trovato applicazione l’art. 155, comma 10, d.lgs. n. 174/2016, che impone la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo.

Tale estinzione, tuttavia, opera limitatamente ai soggetti destinatari del rinnovo. In presenza di una pluralità di rapporti giuridici distinti e autonomi, senza litisconsorzio obbligatorio, l’estinzione non può estendersi all’INPS, unico legittimato passivo nel contenzioso pensionistico. Le amministrazioni erroneamente citate difettano di legittimazione passiva e la loro mancata costituzione è irrilevante. La questione di legittimità costituzionale non aggiunge convenuti al giudizio principale: il Presidente del Consiglio interviene dinanzi alla Corte costituzionale come interveniente necessario, non come parte, e la questione resta scindibile dal rapporto obbligatorio dedotto.

Nel merito il ricorso è infondato. La Corte ha richiamato la sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022. Il raffreddamento della perequazione non incide sull’adeguatezza della pensione, poiché i trattamenti più elevati hanno maggiore capacità di assorbire l’erosione inflattiva. La discrezionalità del legislatore, pur non annullando le esigenze minime di protezione della persona, è non irragionevole.

Quanto al diritto dell’Unione Europea, non sussiste discriminazione basata sull’età: la riduzione si applica a tutti i pensionati ed è modulata per scaglioni di importo, non per età dei beneficiari. Il Regolamento n. 883/2004 coordina i sistemi nazionali ma non sostituisce la legislazione interna per i soggetti sottoposti al solo diritto italiano; l’art. 45 TFUE non si applica agli impieghi nella pubblica amministrazione. Le censure sono manifestamente infondate e non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE. Le spese sono compensate in considerazione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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