Inammissibile l’appello sottoscritto da avvocato non cassazionista (Corte dei Conti Sez. II App. n. 82 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi dinanzi alle Sezioni giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti, l’appello è inammissibile quando è sottoscritto da un avvocato non iscritto all’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori alla data di notificazione del gravame. Ai sensi dell’art. 28 c.g.c. e dell’art. 190, comma 3, c.g.c., il ministero di un avvocato cassazionista è obbligatorio e la sottoscrizione di un legale sfornito dello ius postulandi determina mancata valida instaurazione del contraddittorio. La notificazione compiuta da tale difensore è inesistente, non già semplicemente viziata da nullità. È irrilevante sia la presenza nella procura di altro professionista abilitato, ove l’atto sia sottoscritto esclusivamente dal primo, sia la sopravvenuta iscrizione all’albo in pendenza del gravame.
Il Fatto
L’appellante, militare in quiescenza, aveva agito in primo grado per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico con l’aliquota di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, nella misura del 44%. La Sezione giurisdizionale regionale rigettò la domanda con sentenza del 2019, divenuta definitiva a seguito della declaratoria di inammissibilità del primo appello per tardività.
Dopo la sentenza di reiezione, l’interessato ha proposto un nuovo ricorso per ottenere l’aliquota del 2,445% indicata dalle Sezioni riunite n. 1 e n. 12 del 2021. Il giudice di prime cure lo ha dichiarato inammissibile per l’esistenza del giudicato, coprendo quest’ultimo anche il deducibile. Avverso tale pronuncia l’interessato ha proposto appello, notificato nel settembre 2022.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello affronta anzitutto l’eccezione pregiudiziale sollevata dall’INPS, incentrata sull’inesistenza dell’atto di appello perché sottoscritto da un solo difensore, privo dell’abilitazione richiesta.
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata della stessa Sezione — Sez. II app. n. 606/2022, n. 180/2023, n. 32/2024, n. 64/2024 — per affermare che l’atto introduttivo del gravame, ai sensi dell’art. 28 c.g.c. e dell’art. 190, comma 3, c.g.c., deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato cassazionista. Da tale previsione discende che il gravame proposto da un soggetto sfornito dello ius postulandi al momento della notificazione è inammissibile, con conseguente mancata valida instaurazione del contraddittorio.
La Corte precisa la natura del vizio: la notificazione dell’atto di appello compiuta da difensore non abilitato è inesistente, non semplicemente nulla. A sostegno richiama Cass. n. 17317/2020, Cass. n. 15338/2012, Cons. Stato n. 1963/2019 e Sez. app. Sicilia n. 27/2023.
Nel caso concreto, l’atto risulta sottoscritto digitalmente solo da un difensore che, alla data di notificazione del settembre 2022, non era ancora iscritto all’albo dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione, essendovi stato ammesso nel novembre 2023. Il Collegio dichiara irrilevanti sia la circostanza che nella procura fosse associato un altro professionista abilitato, poiché l’appello è stato sottoscritto esclusivamente dal primo, sia la sopravvenuta iscrizione in pendenza del gravame, richiamando Sez. III app. nn. 51, 61, 102 del 2024.
L’appello è quindi dichiarato inammissibile. Avendo la decisione definito soltanto una questione pregiudiziale, le spese del giudizio sono integralmente compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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