Trattamento privilegiato di reversibilità liquidabile d’ufficio ma ratei prescritti (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 121 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento privilegiato di reversibilità in favore della vedova del titolare di pensione privilegiata diretta di prima categoria è liquidato d’ufficio senza necessità di provvedimento formale, ai sensi degli artt. 92, 93 e 188 d.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con l’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 915/1978. Scaduto il triennio di godimento del trattamento speciale, decorre la pensione privilegiata di riversibilità nella misura di cui alla tabella G, salvo che l’avente diritto abbia esercitato la facoltà di opzione per il trattamento con aliquote ridotte di cui all’art. 92, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973. Il diritto alla prestazione è imprescrittibile, ma i singoli ratei mensili sono soggetti a prescrizione quinquennale, con conseguente perdita delle mensilità anteriori al quinquennio rispetto alla richiesta.

Il Fatto

La ricorrente, vedova di un titolare di pensione privilegiata tabellare di prima categoria, è titolare dal giugno 2001 di pensione privilegiata di reversibilità, liquidata per i primi tre anni nella misura del cento per cento del trattamento diretto del dante causa, corrispondente al trattamento speciale di prima categoria. Alla scadenza del triennio ella chiedeva all’amministrazione il riconoscimento automatico del trattamento tabellare di cui alla tabella G, contestando la diversa misura percepita.

Dopo il riscontro dell’amministrazione, che dava corso alla richiesta sulla rata di luglio 2024, e il sostanziale rigetto opposto dalla Ragioneria Territoriale dello Stato nel marzo 2025, la ricorrente adiva la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, chiedendo l’accertamento del diritto al trattamento privilegiato nella misura di cui alla tabella G senza interruzione di continuità, con arretrati, interessi e rivalutazione. Il Ministero resistente eccepiva la prescrizione quinquennale.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dal quadro normativo di riferimento. L’art. 93 d.P.R. n. 1092/1973 attribuisce alla vedova e agli orfani minorenni il trattamento speciale per i primi tre anni dal decesso; scaduto il termine, comincia a decorrere la pensione privilegiata di riversibilità. L’art. 92 prevede che, quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetti ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra.

Il collegio richiama l’orientamento giurisprudenziale contabile che intende condividere, secondo cui la prestazione è liquidabile d’ufficio. L’unica eccezione è data dalla facoltà di opzione per il trattamento con aliquote ridotte di cui all’art. 92, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973, circostanza che nella specie non si è verificata, avendo la ricorrente beneficiato del trattamento di cui all’art. 93, comma 1, senza esercizio dell’opzione.

Trova quindi applicazione l’art. 188 d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilità sono liquidati d’ufficio senza adozione di provvedimento formale. Il rinvio alle norme sulle pensioni di guerra consente poi il richiamo all’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 915/1978, che liquida alla vedova la pensione di guerra di cui all’annessa tabella G, qualunque sia la causa del decesso dell’invalido.

Dal combinato disposto delle norme richiamate il giudice desume che l’attribuzione del trattamento privilegiato di reversibilità deve essere riconosciuta d’ufficio nella misura prevista dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra e quindi nella misura di cui alla tabella G, salvo opzione. Nella specie, essendo il trattamento speciale liquidato dal giugno 2001, dalla scadenza del triennio successivo spettava alla ricorrente il diritto alla liquidazione d’ufficio del trattamento di riversibilità privilegiato.

Il giudice accoglie pertanto nel principio la tesi della ricorrente, ma dichiara la prescrizione dei ratei oltre il quinquennio antecedente la data della richiesta: se il diritto è imprescrittibile, non lo sono i singoli ratei mensili. Sulle spese, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni riconducibili anche alla giurisprudenza di segno contrario, la Corte dispone la compensazione per i due terzi, condannando la ricorrente al residuo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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