Ritardi nell’attuazione degli interventi PNC per i crateri sismici 2009 e 2016 (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 6 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione attribuito alla Corte dei conti sui fondi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi di legge, secondo i canoni di economicità, efficienza ed efficacia, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994 e dell’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021. La rimodulazione dei cronoprogrammi procedurali, consentita dall’art. 1, comma 11, d.l. n. 19/2024, non esonera l’amministrazione dal dovere di un monitoraggio stretto e dal rispetto dei termini rimodulati. L’accertato divario di attuazione tra le macro-misure e il livello ancora basso delle erogazioni impongono un rafforzamento del coordinamento tra i soggetti attuatori. La gestione fuori bilancio mediante contabilità speciale, pur funzionale all’emergenza, non consente di verificare l’esatto utilizzo delle risorse.
Il Fatto
La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha esaminato l’intervento PNC-B.1, destinato alle aree del Centro Italia colpite dai sismi del 2009 e del 2016, con uno stanziamento complessivo di 1.780.000.000 di euro. Il programma si articola in due macro-misure: la A, Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi, e la B, Rilancio economico e sociale.
La questione giunge all’attenzione della Corte dopo la precedente deliberazione n. 78 del 25 luglio 2024, che aveva già evidenziato ritardi. I soggetti attuatori, il Commissario straordinario sisma 2016 e la Struttura di missione sisma 2009, hanno prospettato la necessità di rimodulare i termini intermedi e finali del cronoprogramma approvato con il decreto ministeriale del 15 luglio 2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo sopravvenuto. L’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023 ha generato criticità applicative sugli affidamenti PNRR e PNC, fronteggiate con circolari e pareri ministeriali e con le ordinanze commissariali n. 162 del 2023 e n. 196 del 2024. Su tale base, la Corte rileva che l’art. 17, d.l. n. 215/2023 e l’art. 1, comma 11, d.l. n. 19/2024 hanno consentito l’aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, fermo restando il rispetto di quello finanziario, con dilazione delle autorizzazioni di spesa fino al 2028.
Poiché il decreto ministeriale di aggiornamento non era stato adottato, il Commissario ha emanato l’ordinanza n. 106 del 23 dicembre 2024, con cui il cronoprogramma è stato rimodulato per entrambe le macro-misure: conclusione dei lavori e collaudo per la A, realizzazione del 100% dei progetti per la B, entrambe al quarto trimestre 2026.
La Corte passa poi all’analisi attuativa. La macro-misura A registra un’attuazione del 58,10%, con erogazioni per 627.226.043,80 euro su 1.079.999.887,60 finanziati, mentre la macro-misura B si attesta al 36,40%, con 222.724.025,57 euro erogati su 612.038.740,10. Il Collegio sottolinea che, per la B, diversi semestri non hanno visto nuove erogazioni, e che gli operatori economici hanno atteso la stabilizzazione normativa prima di proseguire gli investimenti.
Sul piano contabile, la Corte osserva che le risorse confluiscono nel capitolo 8008 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e sono trasferite ai soggetti gestori tramite titoli commutabili in quietanza di entrata di contabilità speciale. Tale modalità, pur agile, comporta che i titoli perdano individualità confluendo in una massa spendibile indistinta, con la conseguenza che le rilevazioni contabili non consentono di verificare l’esatto utilizzo delle risorse.
In conclusione, pur prendendo atto del significativo rilancio delle attività e dell’apprezzabile ricorso al partenariato pubblico privato, la Corte ribadisce il sostanziale ritardo accumulato e richiama la gestione commissariale a un monitoraggio attento, a un miglioramento del coordinamento tra gli enti e a un costante richiamo degli operatori sui tempi. Le nuove scadenze assumono il valore di traguardo improcrastinabile.
Nota della Redazione
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