Partecipazione a GAL: obbligo di motivazione analitica e controllo contabile (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 186 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’esame degli atti deliberativi di acquisizione di partecipazioni societarie, prescritto dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, riguarda anche l’operazione di sottoscrizione di un aumento di capitale da parte di un ente pubblico che sia terzo rispetto alla società, risultando assimilabile a un acquisto di partecipazione ex novo. Il richiamo operato dall’art. 4, comma 6, del TUSP alla possibilità di costituire società in attuazione dell’art. 34 del regolamento UE/1303/2013 attenua l’onere motivazionale sul solo profilo finalistico, ma non esonera l’ente dagli ulteriori obblighi di motivazione analitica imposti dall’art. 5, comma 1, del TUSP. La motivazione deve dare conto della sostenibilità finanziaria, della convenienza economica e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La mera clausola che esclude ogni ulteriore onere a carico dell’ente non assolve tale obbligo, poiché l’appartenenza a una compagine sociale comporta costi non unilateralmente eliminabili.
Il Fatto
La Provincia di Teramo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo la delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 12 aprile 2024, con cui si è stabilito di sottoscrivere cinquemila quote del capitale sociale della Società consortile Gran Sasso Laga s.r.l., gruppo di azione locale, per un importo di euro 5.000,00. L’operazione si inserisce nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo e della misura LEADER.
La trasmissione è avvenuta in esecuzione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016. L’ente ha rappresentato di non aver proceduto all’acquisizione, in attesa della delibera della Corte o della decorrenza del termine di sessanta giorni. La Sezione, esperita l’istruttoria, ha reso il proprio parere sulla conformità dell’atto ai parametri normativi.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica anzitutto l’ambito applicativo dell’art. 5 del TUSP. Poiché la Provincia è soggetto terzo rispetto alla società conferitaria, la sottoscrizione dell’aumento di capitale equivale a un acquisto di partecipazione ex novo. Richiamando le Sezioni riunite in sede di controllo, la Corte conferma che l’operazione attiva il controllo preventivo, a differenza dell’adesione all’aumento da parte di un socio già tale.
La Corte esamina il rispetto delle regole di competenza. La delibera è adottata dal Consiglio provinciale e rispetta l’art. 7, comma 1, del TUSP, in combinato disposto con l’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 e con lo statuto dell’ente, che attribuisce all’organo consiliare i provvedimenti relativi agli organismi partecipati. Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, la società è costituita nella forma ammessa dall’art. 3 del TUSP e l’art. 4, comma 6, richiamando l’art. 34 del regolamento UE/1303/2013, fa salva la possibilità di partecipare a un GAL.
Il nucleo del ragionamento riguarda l’onere di motivazione analitica. La Corte rileva che l’operazione deve essere suffragata da un approfondito Business Plan o da analisi di fattibilità, con valutazione della sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva e della convenienza economica, anche mediante confronto con soluzioni alternative di gestione diretta o esternalizzata.
Sul punto la delibera è carente. L’ente ha affermato che, oltre all’apporto di euro 5.000,00, nessun altro onere potrà gravare a suo carico. Tale clausola, osserva la Sezione, non esprime alcun giudizio sulla convenienza e sulla sostenibilità economica e si risolve in un’affermazione non condivisibile, poiché la qualità di socio comporta costi ai quali il partecipante non può sottrarsi unilateralmente. Il richiamo alla natura di GAL non esenta dall’onere motivazionale.
Quanto alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, la Corte ritiene che il combinato disposto dell’art. 4, comma 6, del TUSP e dell’art. 34 del regolamento UE/1303/2013 soddisfi il requisito. Dal mancato rispetto dell’onere di motivazione consegue il parere parzialmente negativo sull’acquisizione della partecipazione.
Nota della Redazione
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