Cessata materia del contendere e spese secondo soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 105 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente, intervenuta nelle more del giudizio, determina la cessata materia del contendere. Quando l’adempimento dell’Istituto previdenziale sia seguito alla proposizione del ricorso, la condanna alle spese di lite si fonda sul principio della soccombenza virtuale, che impone di porre le spese a carico dell’amministrazione che avrebbe dovuto riconoscere la prestazione in via amministrativa. La liquidazione delle spese tiene conto del valore e della complessità della controversia nonché delle fasi in cui si è svolto il giudizio, ed è distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Con ricorso depositato il 2 gennaio 2023, la ricorrente, nella qualità di amministratrice di sostegno prima e di tutrice poi, previa autorizzazione del Tribunale di Tivoli, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in favore del fratello maggiorenne inabile e convivente del padre deceduto, già titolare di pensione erogata dall’Inps.

Presentata la domanda all’Istituto l’11 novembre 2021, la Commissione medica della Asl aveva trasmesso la propria relazione nel marzo 2022. L’Inps, tuttavia, non aveva dato seguito alla domanda neanche dopo ulteriore sollecito, lasciando decorrere inutilmente i termini di conclusione del procedimento. Da qui il ricorso dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale, con richiesta dei ratei maturati e maturandi e degli accessori di legge, fondata sulla vivenza a carico del padre deceduto.

La Motivazione della Corte

Il giudizio ha ad oggetto l’accertamento del diritto alla pensione di reversibilità quale figlio maggiorenne inabile, con pagamento dei ratei maturati e maturandi. Nel corso del processo l’Istituto, già onerato con ordinanza istruttoria di depositare il fascicolo amministrativo e una dettagliata relazione, è rimasto inadempiente sino al luglio 2024.

Solo con memoria del 26 agosto 2024 l’Inps si è costituita, comunicando che, acquisita la relazione medico-legale della Asl, la competente sede aveva liquidato la prestazione in favore dell’interessato e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese. Il ricorrente ha aderito alla richiesta, considerata la soddisfazione delle proprie ragioni di credito, ma ha insistito per la condanna dell’Istituto alle spese di lite.

La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la declaratoria, stante la concorde richiesta delle parti e la sopravvenuta soddisfazione del sotteso interesse. Sul regime delle spese, il Collegio ha osservato che l’adempimento dell’Istituto previdenziale è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso e ha applicato il principio della soccombenza virtuale.

Ne è seguita la condanna dell’Inps alle spese, liquidate in via forfettaria in euro 500,00, oltre accessori come per legge, tenuto conto del valore e della complessità della controversia e delle fasi in cui si è svolto il giudizio, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. La pronuncia è stata resa in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., con definitività della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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