Parere sfavorevole su acquisizione indiretta di partecipazione senza analisi di convenienza economica (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 168 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 impone all’amministrazione che delibera l’acquisizione di una partecipazione societaria, anche indiretta, una motivazione analitica in ordine alle ragioni e finalità della scelta, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e all’alternativa tra gestione diretta o esternalizzata del servizio. Il controllo preventivo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, ha ad oggetto la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 e agli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principî di efficienza, efficacia ed economicità. Non soddisfa l’onere motivazionale il provvedimento che ometta una valutazione comparativa di carattere quantitativo tra il modello in house providing e l’esternalizzazione tramite acquisto sul mercato. Le carenze motivazionali assorbenti in ordine a detti parametri giustificano il parere sfavorevole, anche quando l’affidamento del servizio non sia contestuale all’acquisizione ma vi sia dichiaratamente preordinato.

Il Fatto

Un comune socio di una società a capitale interamente pubblico operante nel servizio idrico integrato sottopone alla Sezione regionale di controllo il proprio atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione indiretta in una società attiva nel settore dei rifiuti urbani, in attuazione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016. L’operazione, promossa dalla holding pubblica, mira all’aggregazione delle gestioni in house dei rifiuti in cinque delle sette zone omogenee dell’area metropolitana milanese, con acquisto di una quota del capitale sociale dalla società attuale socia per 3.488.600 euro.

Alla deliberazione risultano allegati il piano industriale «NUOVA ALA», relazioni di valutazione del capitale economico, una fairness opinion, un patto parasociale e uno statuto revisionato. Il piano industriale prevede la crescita della quota e l’affidamento del servizio a diciotto comuni già dal 2026, con un incremento progressivo degli abitanti serviti fino al 2035. La Sezione è investita della richiesta insieme ad altre cinquantatré analoghe deliberazioni di comuni soci della stessa operazione societaria.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la natura del controllo esercitato. L’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022, configura una «peculiare attività di controllo» di cui il legislatore individua tempi, parametri di riferimento ed esiti, avente ad oggetto l’atto deliberativo di acquisizione e indirizzata alla motivazione del provvedimento. Il parametro normativo di riferimento è costituito dall’art. 5, comma 1, che esige la motivazione analitica sulle ragioni e finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e della gestione diretta o esternalizzata.

La Corte rileva che l’acquisizione, pur non prevedendo il contestuale affidamento del servizio, è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla riduzione delle società in house attive nel settore, con implicita ma chiara previsione dell’affidamento del servizio a partire dal 2026. Il piano industriale documenta l’espansione progressiva degli abitanti serviti, circostanza che rende attuale la necessità di valutare la convenienza economica della gestione futura.

Nel provvedimento, tuttavia, spicca l’assenza di un quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione. Difetta una valutazione comparativa, anche di sintesi, dei costi del servizio da gestire in house rispetto ai costi dei gestori attuali o ai costi stimati di un ipotetico progetto posto a base di gara. La Sezione richiama il proprio orientamento, espresso con la deliberazione n. 161/2022/PAR del 25 ottobre 2022 e confermato con le deliberazioni n. 2/2024/PASP del 19 gennaio 2024 e n. 130/2025/PASP del 3 giugno 2025, secondo cui non è soddisfatto l’onere motivazionale quando manca la valutazione comparativa quantitativa tra il modello in house e l’esternalizzazione.

La Corte precisa di non esaminare, in questa sede, ulteriori profili, tra cui la coerenza dell’operazione con lo statuto della holding, la sussistenza del controllo analogo a cascata e il potenziale attrito con l’art. 20, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 175/2016. Le carenze motivazionali assorbenti in ordine alla convenienza economica e all’analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata conducono all’espressione di un parere sfavorevole sulla deliberazione sottoposta a controllo, con trasmissione al sindaco per la comunicazione al consiglio comunale e pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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