Partecipazione indiretta del Comune a società in house del servizio idrico integrato (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 34 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, esonera dall’onere di motivazione analitica le operazioni societarie compiute in conformità a espresse previsioni legislative. Nel servizio idrico integrato, la partecipazione del Comune alla società in house individuata dall’ente di governo dell’ambito costituisce un atto dovuto, imposto dall’art. 149-bis, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006. Ne deriva che l’acquisto, anche in forma indiretta, di tale partecipazione ricade nel regime derogatorio del comma 1 e non integra il presupposto del controllo preventivo previsto dal comma 3. La Sezione di controllo, pertanto, dichiara il non luogo a deliberare, restando fermi i poteri di razionalizzazione periodica esercitabili ai sensi dell’art. 20 del TUSP.
Il Fatto
Il Comune di Moretta partecipa all’Ente di governo dell’Ambito territoriale ottimale n. 4 Cuneese. Con deliberazione della Conferenza dei rappresentanti degli enti locali del 7 maggio 2018, n. 12, l’ATO ha scelto come forma di gestione unica del servizio idrico integrato l’affidamento diretto a una società interamente pubblica in house di tipo consortile. Con successiva deliberazione n. 6 del 27 marzo 2019 la gestione è stata affidata alla società consortile CO.GE.SI. S.c.r.l. fino al 31 dicembre 2047.
Nel territorio comunale ha continuato a operare la Alpi Acque S.p.a., già a partecipazione mista pubblico-privata, il cui socio privato è stato liquidato e che è divenuta società interamente pubblica dei Comuni soci. Con verbale del Consiglio comunale n. 63 del 18 dicembre 2024 il Comune ha approvato l’acquisto della partecipazione in CO.GE.SI. per il tramite di Alpi Acque, con sottoscrizione di quote per un controvalore di euro 431.597,34 e senza alcun esborso di risorse pubbliche. L’atto è stato trasmesso all’AGCM e alla Sezione regionale di controllo.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione del controllo preventivo introdotto dall’art. 5, comma 3, TUSP, che la richiama a verificare la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 e agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il comma 4 consente all’amministrazione di discostarsi da un parere negativo con motivazione analitica.
Il perimetro applicativo dipende dal comma 1, che esclude l’onere di motivazione analitica quando la costituzione o l’acquisto avvengano «in conformità a espresse previsioni legislative». La Corte ricostruisce la disciplina speciale del servizio idrico integrato, richiamando l’art. 141, comma 2, l’art. 142, comma 2, l’art. 147 e l’art. 149-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, che espressamente ammette l’affidamento diretto a società interamente pubbliche in house, «comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale».
Il Collegio valorizza la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 43/SSRRCO/QMIG/2024 del 7 giugno 2024. Il regime di esonero opera solo quando sussiste un intervento diretto del legislatore che delinei o autorizzi una specifica operazione societaria; non lo integrano, invece, le norme che si limitano ad attribuire una mera facoltà di costituire società o acquisire partecipazioni in un settore.
La Sezione distingue la fattispecie dei Gruppi di azione locale, oggetto della pronuncia nomofilattica, da quella in esame. Nel servizio idrico integrato la scelta del modello di gestione spetta all’ente di governo dell’ambito, soggetto formalmente e sostanzialmente distinto dai singoli Comuni. Una volta adottata la scelta, al Comune non residua alcuna discrezionalità: la partecipazione alla società in house è atto dovuto e non più rinviabile.
Non indebolisce tale conclusione la circostanza che l’acquisto avvenga in via indiretta tramite Alpi Acque. La Sezione richiama gli orientamenti delle altre Sezioni regionali e, pur prendendo atto delle tesi che negano l’operatività dell’eccezione, rileva che anche in tali pronunce si ammette la motivazione per relationem rispetto ai provvedimenti dell’ente di governo. Non ritiene quindi di discostarsi dal proprio indirizzo consolidato.
Ne consegue che l’atto del Comune rientra nelle eccezioni del comma 1 e non nel perimetro del comma 3. La Corte dichiara il non luogo a deliberare, ferma restando l’attivazione dei poteri di controllo in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del TUSP, e dispone la trasmissione della pronuncia al Sindaco e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
Nota della Redazione
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