Partecipazione mafiosa e disponibilità di armi: rigetto del ricorso (Cass. pen. Sez. I n. 38992 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato prende parte al fenomeno associativo rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. La partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali, purché gravi e precisi, idonei a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo. La circostanza aggravante della disponibilità di armi di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. è configurabile a carico di ogni partecipe consapevole del possesso di armi da parte degli associati o che lo ignori per colpa, rilevando a tal fine anche il fatto notorio della stabile detenzione di strumenti di offesa da parte del sodalizio.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale, escludendo l’aggravante di cui al comma sesto dell’art. 416-bis cod. pen. e rideterminando la pena, ma confermando la condanna per partecipazione alla famiglia mafiosa di Bagheria e per un’estorsione aggravata, contestata in concorso.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, lamentando la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., il vizio di motivazione sull’affiliazione, la mancata prova della disponibilità di armi, l’insussistenza della prova dell’estorsione e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è respinto. La Corte ricorda anzitutto che in sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto, riservati al giudice di merito, e che la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46 del 2006 non ha mutato la natura del giudizio di cassazione: il controllo resta di legittimità e non può sovrapporsi alla valutazione compiuta nei gradi di merito.
Devono pertanto ritenersi inammissibili i motivi che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e disattese dal giudice del gravame, risultando non specifici. Rileva, nella specie, la cd. doppia conforme: le due sentenze di merito si saldano in un unico corpo decisionale e possono essere lette congiuntamente.
Sul primo motivo la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 33748 del 2005 e delle Sezioni Unite n. 36958 del 2021: la partecipazione implica un rapporto di compenetrazione organica nel sodalizio, desumibile da indizi gravi e precisi. La sentenza impugnata è rispettosa di tali principi, avendo fondato l’affermazione di responsabilità su dichiarazioni concordi di collaboratori, su accertamenti patrimoniali e soprattutto su numerose intercettazioni ambientali, dalle quali emerge che il ricorrente curava gli interessi dell’intera famiglia, non solo quelli del capo.
La Corte ribadisce che l’interpretazione delle conversazioni intercettate, anche se di contenuto criptico, è questione di fatto, sottratta al giudizio di legittimità se la valutazione è logica. Lamentare una diversa lettura delle risultanze dialogiche integra, pertanto, un motivo inammissibile. Corretta è anche l’esclusione del favoreggiamento personale e dell’intestazione fittizia: l’imputato non si era limitato a fungere da prestanome, ma aveva fornito un contributo stabile all’associazione.
Il secondo motivo è infondato. La disponibilità di armi è configurabile anche a carico del partecipe che ne sia consapevole o la ignori per colpa, come affermato da Sez. I n. 27516 del 2025. Quanto all’estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire al raggiungimento dello scopo perseguito da chi esercita la pretesa illecita, anche per l’intermediario, salvo che il suo intervento abbia perseguito solo l’interesse della vittima. Il quarto motivo, infine, è inammissibile per genericità, non confrontandosi con il ragionamento svolto dalla Corte territoriale. Al rigetto segue la condanna alle spese processuali e alla rifusione di quelle delle parti civili.
Nota della Redazione
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