Ordine di rimessione in pristino assorbito nella demolizione (Cass. pen. Sez. III n. 38988 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione non può revocare l’ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna quando sia divenuta definitiva la condanna per il reato paesaggistico, perché l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi ex art. 1-sexies legge n. 431 del 1985 (ora art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004) resta assorbito nell’ordine di demolizione, ove quest’ultimo ne soddisfi pienamente le esigenze di ripristino. La dichiarazione di non doversi procedere per il concorrente reato urbanistico non travolge l’ordine di demolizione, che permane come statuizione accessoria della condanna paesaggistica. Le istanze di condono edilizio restano irrilevanti rispetto al reato paesaggistico, stante l’autonomia strutturale dei due illeciti e la diversità dei beni protetti, occorrendo a tal fine il rilascio postumo della autorizzazione paesaggistica. Il vizio di motivazione non dedotto dinanzi al giudice dell’esecuzione è inammissibile in cassazione.

Il Fatto

Con ordinanza del 22 maggio 2025 la Corte d’appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta del condannato volta ad ottenere l’annullamento dell’ingiunzione a demolire emessa dal Procuratore Generale presso la stessa Corte, sulla base dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna del 1997.

Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto irrilevanti le istanze di condono presentate dal ricorrente, in quanto ancora pendenti sebbene risalenti al 1994. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, deducendo la violazione di legge in materia edilizia e paesaggistica, l’omessa considerazione della pendenza del condono e l’illogicità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato, scrutinando separatamente i tre motivi. Quanto al primo, il ricorrente aveva eccepito l’erroneità del rigetto della richiesta di annullamento, per essere intervenuta in secondo grado sentenza di non doversi procedere in ordine alla contestazione edilizia.

La Corte osserva che è stata confermata la condanna per il reato paesaggistico ex art. 1-sexies legge n. 431 del 1985, che prevede come statuizione accessoria necessaria l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Tale ordine ha contenuto più ampio rispetto alla demolizione urbanistica, comprendendo ogni alterazione del paesaggio e imponendo la reintegrazione totale del bene nell’area protetta.

Richiamando Sez. 3, n. 10032 del 15/01/2015, la Corte ribadisce che la conferma in appello della condanna paesaggistica, con contestuale estinzione per prescrizione del concorrente reato urbanistico, non impone la revoca dell’ordine di demolizione, perché esso resta assorbito nell’ordine di rimessione in pristino. Né rileva l’omessa statuizione espressa sull’ordine di rimessione, quando esso debba intendersi ricompreso nell’ordine di demolizione, come chiarito da Sez. 3, n. 39001 del 26/09/2007.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il riferimento va al reato paesaggistico, per il quale è intervenuta condanna definitiva, e non a quello urbanistico, per il quale è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere. Sussiste autonomia strutturale tra i due provvedimenti e diversità dei beni protetti, come affermato da Sez. 3, n. 47331 del 16/11/2007. Per ottenere la revoca occorre il rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica, che il condannato non ha neppure allegato di aver richiesto.

Il terzo motivo è inammissibile. Esso attiene a un punto — l’oggetto dell’ingiunzione a demolire — che non è stato sottoposto al giudice dell’esecuzione, poiché l’istanza di revoca si fondava solo sulla presentazione delle istanze di condono e sul sopravvenuto smottamento di un’opera. La Corte richiama il principio per cui non può dedursi in cassazione il vizio di motivazione relativo a un punto non sottoposto al giudice di secondo grado, secondo Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014 e Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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