Agevolazione mafiosa e associazione semplice: dolo specifico e ruoli apicali (Cass. pen. Sez. II n. 34863 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazione mafiosa, la circostanza di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva e richiede il dolo specifico di agevolare l’organizzazione criminale di riferimento. Tale finalità non presuppone l’intento di consolidare o rafforzare il sodalizio, essendo sufficiente che l’agente deliberi l’attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine, sulla base di elementi concreti. L’aggravante è applicabile sia a chi agisce con tale primaria finalità, sia a chi l’abbia condivisa e fatta propria. In tema di associazione per delinquere semplice, il ruolo di promotore o organizzatore si desume dalla detenzione di incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo, anche in relazione a una sua rilevante articolazione, e prescinde dalla commissione dei singoli reati fine.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Venezia, ha rideterminato la pena irrogata a tre imputati per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. (capo 1) e 81, 110, 416-bis.1, 648-bis e 648-ter cod. pen. (capo 42), confermando nel resto. Il sistema contestato ruotava attorno a un consorzio criminale basato su una rete di società operanti per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, funzionale a frodare l’Iva e a ripulire i profitti destinati a imprese riconducibili a cosche calabresi.
Gli imputati, quali titolari o legali rappresentanti di diverse società, hanno proposto ricorso per cassazione articolando plurimi motivi. Essi contestavano la configurabilità del reato associativo, l’attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori, la sussistenza del reato presupposto del riciclaggio e l’applicazione dell’aggravante mafiosa, oltre al diniego delle attenuanti generiche e alla confisca.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza, genericità e non consentitezza dei motivi. Ha rilevato che le censure, lungi dal confrontarsi con l’apparato motivazionale, sollecitavano una rilettura alternativa delle emergenze istruttorie, estranea al giudizio di legittimità.
In presenza di una doppia conforme, la sentenza di appello si salda con quella di primo grado in un unico corpo decisionale. Il travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta in secondo grado, ciò che non è avvenuto. Non è censurabile la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione quando il mancato accoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa.
Quanto all’art. 416 cod. pen., la Corte ha ribadito che occorrono un’organizzazione di uomini e mezzi, uno stabile vincolo associativo e un programma criminoso indeterminato. L’esistenza del sodalizio è stata desunta dalla dettagliata descrizione delle modalità operative, dalla replicabilità del meccanismo e dalla sua persistenza anche dopo gli arresti. La relazione di parentela non è estranea alla provvista indiziaria, potendo rendere il vincolo associativo più pericoloso.
Sul riciclaggio, la Corte ha distinto il reato presupposto individuato a valle nei profitti dei reati tributari e a monte nei proventi delle cosche, richiamando le Sezioni Unite n. 25191 del 2014. Il riciclaggio è reato a forma libera e a consumazione prolungata, integrato anche dal mero trasferimento di somme tra conti.
Sull’agevolazione mafiosa, richiamando le Sezioni Unite n. 8545 del 2020, la Corte ha precisato che il dolo specifico non richiede l’intento di rafforzare il sodalizio. Quanto alla posizione apicale, l’attribuzione della qualifica di organizzatore è coerente con la giurisprudenza di legittimità, non essendo necessario che il ruolo investa l’associazione nella sua interezza. L’immediata sostituzione dopo l’arresto è stata letta come prova della centralità del ruolo direttivo.
La confisca ex art. 648-quater cod. pen. è stata ritenuta obbligatoria, non risultando ulteriori censure specifiche sul punto. Le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche sono state giudicate meramente fattuali, non emergendo elementi positivi spendibili. Per l’attenuante della collaborazione, la Corte ha escluso che essa possa fondare di per sé il riconoscimento delle generiche, trattandosi di presupposti distinti.
Nota della Redazione
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