Esposto all’Ordine degli avvocati e scriminante del diritto di critica (Cass. pen. Sez. 5 n. 5925 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’invio di un esposto o di una segnalazione al Consiglio dell’Ordine degli avvocati, contenente accuse di condotte deontologicamente o penalmente rilevanti poste in essere da un professionista, costituisce esercizio del diritto di critica, scriminante ai sensi dell’art. 51 cod. pen. rispetto al reato di diffamazione, sempre che le accuse abbiano un fondamento, ovvero che l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto di quanto afferma. I limiti della scriminante sono individuati nella veridicità dei fatti, intesa come oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni espresse, nella pertinenza degli argomenti e nella continenza espressiva. La critica, in quanto manifestazione di un giudizio valutativo, non può pretendersi obiettiva o asettica; il suo abuso ricorre solo quando la condotta trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti al tema in discussione, integranti l’utilizzo di argumenta ad hominem volti a screditare l’avversario nella sua dimensione personale. Le modalità espressive, pur oggettivamente offensive, non sono incompatibili con la continenza se risultano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico e proporzionate al concetto da esprimere.

Il Fatto

L’imputato, componente della direzione generale di una società, era stato condannato per il reato di cui all’art. 595 cod. pen. per avere inviato un esposto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Taranto e ad altri destinatari, nel quale criticava le condotte processuali del difensore della controparte in una controversia civile. Le espressioni contestate, pur formulate in termini dubitativi, prospettavano che il legale avesse agito con artifici e raggiri, producendo certificati medici e dichiarazioni false al fine di indurre il giudice in errore e giustificare la propria parcella. La Corte d’appello, confermando la decisione di primo grado, aveva escluso la sussistenza della scriminante del diritto di critica, ritenendo le frasi evocative di condotte truffaldine e idonee a ingenerare il convincimento della veridicità dei fatti adombrati. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i vari motivi, la violazione di legge in relazione agli artt. 51 cod. pen. e 21 Cost.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ravvisando la fondatezza delle censure relative al mancato riconoscimento della causa di giustificazione. Nel ricostruire i principi che governano la materia, la Corte ha precisato che il diritto di critica, quale esternazione di un giudizio valutativo, è garantito dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 CEDU e può essere esercitato nei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza e della continenza espressiva. Quanto alla veridicità, il giudizio critico non può pretendesi “vero” o “falso”, richiedendosi solo l’oggettiva esistenza dei dati fattuali posti a fondamento dell’opinione; quanto alla continenza, essa non è incompatibile con termini oggettivamente offensivi, purché insostituibili e proporzionati, dovendosi valutare le espressioni nel contesto dialettico in cui sono state profferite.

Con specifico riferimento all’esposto inoltrato all’organo disciplinare forense, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui tale atto, preordinato a ottenere il controllo su eventuali violazioni deontologiche, costituisce esercizio legittimo del diritto di critica, prevalente sul bene della dignità personale, a condizione che le accuse abbiano un fondamento o che l’accusatore sia in buona fede. Sul punto, la Corte ha stigmatizzato l’errore metodologico della sentenza impugnata, la quale aveva incentrato la valutazione sull’effettiva fondatezza delle accuse rivolte al legale, laddove il giudizio andava invece condotto sulla sussistenza di una base fattuale sufficiente e sull’assenza di intenti meramente denigratori.

Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio ha ritenuto che le espressioni incriminate, collocate nel loro contesto comunicativo, non presentassero il contenuto diffamatorio loro attribuito. Le frasi, tutte riferite alle modalità di esercizio della funzione difensiva nel giudizio civile, non trasmodavano in offese gratuite né in argumenta ad hominem, risultando funzionali a motivare la richiesta di intervento disciplinare. La natura dubitativa delle affermazioni e la loro diretta attinenza alla condotta processuale del legale hanno indotto la Corte a escludere l’abuso del diritto di critica, annullando senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., con revoca delle statuizioni civili, perché il fatto non costituisce reato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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