Partecipazione procedimentale e autorizzazione monumentale su bene vincolato (TAR Veneto n. 1179 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di autorizzazione all’intervento su bene culturale vincolato ex art. 21 d.lgs. 42/2004, i comproprietari dell’immobile sottoposto a vincolo che abbiano reiteratamente manifestato alla Soprintendenza la volontà di partecipare all’istruttoria sono soggetti controinteressati ai sensi dell’art. 7, comma 1, legge 241/1990, in quanto portatori di interessi privati e pubblici potenzialmente pregiudicati dal provvedimento finale. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento nei loro confronti determina l’illegittimità dell’autorizzazione monumentale e del connesso parere endoprocedimentale ex art. 146 d.lgs. 42/2004, con illegittimità derivata dell’autorizzazione paesaggistica comunale fondata su di essi. Nella valutazione tecnico-discrezionale, le linee guida d.m. 28 marzo 2008, n. 114 e gli artt. 4 e 5 legge 13/1989 impongono la comparazione delle alternative progettuali e la ricerca della soluzione di minima invasività, con massima fruibilità del bene da parte di tutti i condomini.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di un’unità immobiliare in un condominio veneziano ospitato in un palazzo vincolato come bene culturale ex art. 10, comma 3, d.lgs. 42/2004. Nel 2022 hanno espresso voto contrario alla delibera assembleare che prevedeva la costruzione di un ascensore nella corte storica, ritenendolo pregiudizievole per la loro proprietà. Con nota del 9 febbraio 2023 hanno chiesto alla Soprintendenza di partecipare a ogni attività istruttoria e di essere informati dell’avvio del procedimento.
Dopo l’autorizzazione della Soprintendenza del 9 ottobre 2024, conosciuta solo il 12 novembre 2024, e i successivi provvedimenti del 19 marzo 2025 e del 3 ottobre 2025, i ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Veneto quattro distinti provvedimenti, con ricorsi poi riuniti, lamentando la mancata partecipazione procedimentale. Il condominio ha parallelamente impugnato la diffida comunale alla SCIA e il diniego di autorizzazione paesaggistica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via prioritaria le censure relative alla partecipazione procedimentale, trattate unitariamente. La scansione cronologica del carteggio è dirimente: i ricorrenti hanno chiesto il 9 febbraio 2023 di essere resi edotti delle iniziative del condominio e di partecipare all’istruttoria, reiterando l’istanza con le note del 25 novembre e del 5 e 11 dicembre 2024.
La Soprintendenza ha invece interagito quasi esclusivamente con il condominio, senza menzionare né le osservazioni dei ricorrenti né l’avvio del nuovo procedimento conclusosi con il provvedimento del 19 marzo 2025. Per il TAR, a quello stato della pratica non potevano esservi dubbi sull’esistenza di soggetti facilmente individuabili interessati da un provvedimento potenzialmente pregiudizievole, ai quali andava comunicato l’avvio del procedimento ex art. 7, comma 1, legge 241/1990.
La comunicazione avrebbe consentito un contributo istruttorio idoneo a orientare diversamente il provvedimento finale; l’amministrazione non ha dimostrato in giudizio che l’esito sarebbe stato identico. Il deficit partecipativo riverbera i suoi effetti anche sul piano delle linee guida d.m. 28 marzo 2008, n. 114, che impongono la ricerca di soluzioni alternative equivalenti o migliorative sul piano dell’accessibilità.
I principi di minima invasività e di concentrazione del collegamento verticale in un unico dispositivo a servizio dell’intera utenza non risultano dall’attività istruttoria e sono stati solo adombrati in sede processuale. La nota della Soprintendenza del 24 ottobre 2025, nella parte in cui afferma l’impossibilità di realizzare due ascensori, evidenzia implicitamente il deficit di partecipazione che ha connotato l’iter del provvedimento del 19 marzo 2025.
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento del 19 marzo 2025, nella sua doppia valenza di autorizzazione monumentale e parere endoprocedimentale, e, per illegittimità derivata, dell’autorizzazione paesaggistica comunale del 3 ottobre 2025 e della nota del 24 ottobre 2025 in parte qua. Restano salvi i poteri di riedizione dell’amministrazione, che dovrà assicurare la più ampia partecipazione e una comparazione effettiva delle alternative progettuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.