Titolo di accesso al concorso docenti: vale il solo voto di abilitazione (TAR Veneto n. 1182 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il punto A.1.1. della tabella di valutazione dei titoli annessa al bando di concorso, laddove prevede il punteggio per il titolo di accesso, va interpretato nel senso che, ove il candidato abbia fatto valere il possesso congiunto della laurea e dell’abilitazione specifica, rileva esclusivamente il voto dell’abilitazione. La somma del punteggio di laurea e di quello di abilitazione non trova riscontro né nel dato letterale, che contempla un solo titolo di accesso, né nel criterio sistematico, che riconosce all’abilitazione un ulteriore punteggio fisso. Il bando è lex specialis e vincola rigidamente l’amministrazione, senza margini interpretativi o potere di disapplicazione. La legittimità dell’operato della pubblica amministrazione non è inficiata dall’eventuale illegittimità commessa in altra, analoga situazione.
Il Fatto
Una docente ha partecipato al concorso indetto su base regionale per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, nella classe di concorso di scienze giuridico-economiche per il territorio veneto. Come titolo di accesso ha fatto valere il possesso congiunto della laurea e dell’abilitazione all’insegnamento. Ha superato la prova scritta e quella orale, ma nella valutazione dei titoli la commissione le ha attribuito un punteggio pari a zero sul voto di abilitazione e non ha considerato il voto di laurea.
Il punteggio complessivo non le ha consentito l’inserimento né nella graduatoria dei vincitori né in quella degli idonei. Dopo una segnalazione e un reclamo rimasti senza seguito, la candidata ha impugnato i decreti di approvazione delle graduatorie e ha chiesto l’accertamento del diritto a un punteggio maggiore, con conseguente inserimento in graduatoria e nella procedura di assunzione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso non è accolto. Il collegio affronta il nodo interpretativo del punto A.1.1. della tabella di valutazione, che secondo la ricorrente imporrebbe di computare sia il voto di laurea sia quello di abilitazione. Il Tribunale conferma l’interpretazione già data in sede cautelare: per il titolo di accesso va considerato il solo punteggio dell’abilitazione.
La decisione si fonda su una pronuncia del Consiglio di Stato resa su vicenda sovrapponibile, relativa allo stesso concorso. In quella sede si è chiarito che il punto A.1.1. contempla il punteggio per “il titolo di accesso” e non per “i titoli di accesso”: il titolo è uno solo, sicché la pretesa di sommare più titoli contemporaneamente posseduti non è conforme alla lex specialis. Il criterio letterale è confortato da quello sistematico, poiché il punto A.1.2. riconosce un ulteriore punteggio fisso per il mero possesso dell’abilitazione specifica, escludendo così qualsiasi disparità di trattamento tra candidati più e meno qualificati.
Il collegio ribadisce poi il carattere vincolante del bando. Le regole in esso contenute obbligano l’amministrazione alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione dei principi dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti, oltre che del divieto di disapplicare la lex specialis con cui l’amministrazione si è autovincolata.
Su questa base cadono anche le censure di difetto di istruttoria e di motivazione: la segnalazione e il reclamo non erano fondati nel merito e l’amministrazione si è limitata ad applicare il bando, senza alcun potere di discostarsene. Quanto alla dedotta disparità rispetto all’operato di altra commissione regionale, il Tribunale osserva che la legittimità dell’azione amministrativa non può essere inficiata da un’eventuale illegittimità compiuta in una situazione diversa.
Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della particolarità della questione.
Nota della Redazione
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