Partecipazione societaria del Comune e controllo preventivo ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 231 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Il controllo preventivo non riguarda le operazioni societarie straordinarie compiute dal socio, ma gli atti con cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualità di socio, diretta o indiretta, in una società nuova o esistente. L’atto deliberativo deve contenere analitica motivazione su necessità della società, ragioni e finalità della scelta, sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, convenienza economica e compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. L’onere motivazionale è assolto quando dagli atti trasmessi risultino il piano industriale asseverato, l’analisi di convenienza rispetto alle alternative gestionali e l’assenza di interventi finanziari diretti a carico del bilancio dell’ente.

Il Fatto

Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo l’atto deliberativo del Consiglio comunale con cui ha approvato un’operazione di aggregazione societaria finalizzata all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino della Provincia di Belluno. L’operazione prevede il conferimento delle quote di tre società in una società capogruppo, previo aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione dei soci attuali, secondo uno schema che rappresenta il passaggio intermedio verso una successiva fusione per incorporazione.

All’esito dell’operazione il Comune deterrà la partecipazione diretta nella capogruppo e la partecipazione indiretta nelle società conferite, tutte soggette a controllo analogo. La questione sottoposta alla Sezione è se l’atto deliberativo sia conforme ai parametri dell’art. 5, comma 3, TUSP, trattandosi di operazione societaria straordinaria che determina l’assunzione della qualità di socio.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione della nuova funzione di controllo delineata dalle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022. Il controllo opera nel passaggio tra la fase pubblicistica della determinazione amministrativa e quella privatistica dell’attuazione, con il fine di scrutinare i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che la stessa venga realizzata. I parametri sono individuati nell’analitica motivazione su necessità della società, ragioni e finalità della scelta, sostenibilità finanziaria e compatibilità con i vincoli europei.

Il passaggio decisivo riguarda l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 5, comma 3, TUSP, limitato alla costituzione di una società e all’acquisto di partecipazioni, cioè ai momenti in cui l’amministrazione assume la qualità di socio. Richiamando le Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, la Corte ricorda che la verifica non riguarda le operazioni societarie straordinarie, come la sottoscrizione di aumenti di capitale approvati nella qualità di socio, la trasformazione e la fusione. L’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine tra gli atti da sottoporre all’esame e quelli esclusi.

La Sezione ritiene che la fattispecie, pur afferendo a un’operazione societaria straordinaria, ricada tra le ipotesi sottoposte al parere, poiché all’esito dell’operazione ciascun ente partecipante assume la qualità di socio mediante l’acquisizione di una partecipazione diretta nella capogruppo o indiretta nelle altre società, senza che in tale fase sia ravvisabile la sostanziale fusione per incorporazione. La fusione è collocata in una fase successiva e distinta.

Sul piano dei requisiti, la Corte verifica il rispetto delle regole di competenza e contenuto motivazionale degli artt. 7 e 8 TUSP, l’osservanza dei vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 TUSP, la sostenibilità finanziaria in chiave oggettiva e soggettiva, la convenienza economica e la compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato. L’onere motivazionale risulta assolto grazie al piano industriale asseverato, ai piani quinquennali delle società, allo studio sulla convenienza dell’affidamento e all’analisi di benchmark, nonché all’assenza di interventi finanziari diretti a carico del bilancio dell’ente. La Sezione non ravvisa pertanto elementi ostativi alla partecipazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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