Principio di alterità, irregolarità formale senza addebiti nel conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 140 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di parificazione del conto giudiziale deve essere esercitata da un soggetto diverso dall’agente contabile che rende il conto, in ossequio al principio di alterità tra controllante e controllato. La sua inosservanza, anche se dovuta a carenze organizzative dell’ente, inficia la validità del provvedimento di parificazione. Qualora le criticità riscontrate siano esclusivamente formali e non emergano ammanchi forieri di danno erariale, la Corte dei conti dichiara la parziale irregolarità del conto senza procedere ad addebiti a carico dell’agente.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, è stata chiamata a pronunciarsi sul conto giudiziale reso dall’agente contabile addetto alla riscossione dei proventi del Servizio “Taxi sociale” presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Appignano (MC), per l’esercizio finanziario 2022. Il magistrato istruttore ha deferito il conto al Collegio segnalando due profili critici. In primo luogo, l’agente contabile, all’epoca, ricopriva anche l’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario e aveva apposto il visto di regolarità sul conto da lei stessa reso, violando il principio di terzietà. In secondo luogo, l’agente non aveva ricevuto una formale nomina e il modello utilizzato per la resa del conto non risultava del tutto conforme al modello 21 di cui al D.P.R. n. 194/1996, non essendo stata compilata la parte relativa al “carico”.
Nella memoria depositata, l’agente contabile ha evidenziato che l’inosservanza del principio di alterità era dipesa esclusivamente dal grave sottodimensionamento dell’organico dell’ente, che non consentiva la presenza di figure apicali distinte, rendendo difficoltose anche le operazioni di verifica sui conti. L’attuale responsabile dell’Area Risorse Finanziarie ha confermato la situazione di sottorganico, riferendo che sono state comunque adottate misure organizzative per evitare commistioni di funzioni. Il Pubblico Ministero ha rimesso al Collegio la valutazione sulla questione d’improcedibilità, rilevando nel merito l’assenza di ammanchi forieri di danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio giudicante conferma i rilievi di natura formale prospettati dal magistrato istruttore. Con riferimento alla violazione del principio di alterità, la Corte reputa che tale principio sia indefettibile. Pur prendendo atto delle giustificazioni addotte dall’agente contabile – la grave carenza di personale che impediva la separazione delle funzioni – il Collegio ribadisce che l’inosservanza del principio inficia la validità del provvedimento di parificazione del conto. Lo svolgimento dell’attività di verifica sulla correttezza della gestione presuppone, infatti, l’intervento di un soggetto diverso da quello che rende il conto, al fine di consentire all’amministrazione di valutare e, eventualmente, contestare le risultanze del documento contabile.
Nel caso di specie, il cumulo in capo allo stesso soggetto delle funzioni di addetto alla riscossione dei proventi e di responsabile del Servizio Finanziario ha determinato la commistione tra il ruolo di controllante e quello di controllato, rendendo inidonea la parificazione effettuata. Ciononostante, la Corte rileva che non sono emersi ammanchi forieri di danno erariale, né anomalie nei riversamenti in tesoreria, e che l’ente ha nel frattempo adottato misure idonee a evitare la sovrapposizione dei ruoli.
In conclusione, il Collegio ritiene che le criticità riscontrate rimangano circoscritte a un ambito essenzialmente formale. Ferma restando la pronuncia di irregolarità del conto, non v’è luogo a provvedere ad addebiti a carico dell’agente contabile. L’accertata irregolarità soltanto formale del conto induce, infine, alla compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.